Art. 8
                          Norma transitoria

  1.  Fino al 31 dicembre 1999, il Consiglio di cui all'articolo 4 e'
composto  dai  membri  della  Consulta dei consumatori e degli utenti
istituita  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  11 novembre 1994, e successive modificazioni, ed e'
integrato  dai rappresentanti delle associazioni iscritte nell'elenco
di cui all'articolo 5, ove non gia' rappresentate nella Consulta.
  2.  Fino  alla  data di cui al comma 1, il Ministro dell'industria,
del  commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio di
cui  all'articolo 4, puo' iscrivere in via provvisoria nell'elenco di
cui  all'articolo  5  associazioni  che  non  siano  in  possesso del
requisito di cui alla lettera c) del comma 2 del medesimo articolo 5,
fermi i restanti requisiti. Tale iscrizione ha effetto fino alla data
di cui al comma 1.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 30 luglio 1998
                              SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: Flick