Art. 12. 
              Disposizioni relative ai lavori pubblici 
  1. Se taluna delle situazioni indicate nell'articolo 10,  comma  7,
interessa un'impresa diversa da quella mandataria  che  partecipa  ad
un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le  cause  di
divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575, e quelle di divieto di cui all'articolo 4, comma 6, del
decreto legislativo n. 490 del 1994, non operano nei confronti  delle
altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia  estromessa
o sostituita anteriormente alla stipulazione  del  contratto  o  alla
concessione dei lavori. La sostituzione puo' essere effettuata  entro
trenta giorni dalla comunicazione  delle  informazioni  del  prefetto
qualora  esse  pervengano  successivamente  alla   stipulazione   del
contratto o alla concessione dei lavori. 
  2. Le disposizioni del comma 1  si  applicano  anche  nel  caso  di
consorzi non obbligatori. 
  3. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto  con
il Ministro di grazia e  giustizia  e  con  il  Ministro  dei  lavori
pubblici, sentito il Garante per la protezione  dei  dati  personali,
sono individuate le modalita' per  l'interscambio  dei  dati  di  cui
all'articolo 10, comma 7, allo scopo di raccordare  le  procedure  di
rilascio delle informazioni  del  prefetto  e  quelle  relative  alla
tenuta  dell'Albo  nazionale  dei  costruttori,  nel  rispetto  delle
disposizioni di legge sul trattamento dei dati personali. 
  4. Il prefetto della  provincia  interessata  all'esecuzione  delle
opere e dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma  1,  lettera
a), del decreto legislativo  n.  490  del  1994,  e'  tempestivamente
informato dalla stazione appaltante della pubblicazione del bando  di
gara e svolge gli accertamenti preliminari sulle imprese  locali  per
le quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa,  nel  caso
di partecipazione ai lavori, e' ritenuto maggiore. L'accertamento  di
una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, comporta  il
divieto dell'appalto o della concessione dell'opera pubblica, nonche'
del subappalto,  degli  altri  subcontratti,  delle  cessioni  o  dei
cottimi, comunque  denominati,  indipendentemente  dal  valore  delle
opere o dei lavori. 
 
           Note all'art. 12: 
            - Per il testo dell'art. 10 della legge 31 maggio 
          1965, n. 575, vedi in note all'art. 1. 
            - Per il testo dell'art. 4, comma 1, lettera a)  e  comma
          6, del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490,  vedi  in
          note all'art. 1.