Art. 5. 
                         Autocertificazione 
  1.  Fuori  dei  casi  previsti  dall'articolo  10,  i  contratti  e
subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarati  urgenti  ed  i
provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti  gia'  disposti,
sono  stipulati,  autorizzati  o  adottati  previa  acquisizione   di
apposita dichiarazione con la quale  l'interessato  attesti  che  nei
propri confronti non sussistono le cause di divieto, di  decadenza  o
di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965,  n.
575. La sottoscrizione della dichiarazione  deve  essere  autenticata
con le modalita' dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 
  2. La predetta dichiarazione e' resa dall'interessato anche quando 
  gli  atti  e  i  provvedimenti   della   pubblica   amministrazione
  riguardano: 
a) attivita' private, sottoposte a regime autorizzatorio, che 
possono essere intraprese su denuncia di inizio da parte del  privato
alla pubblica amministrazione competente; 
  b)   attivita'   private    sottoposte    alla    disciplina    del
silenzioassenso, indicate nella  tabella  C  annessa  al  regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992,
n. 300, e successive modificazioni e integrazioni. 
 
                     Nota all'art. 5: 
                    - Per il testo dell'art. 10 della legge 31 maggio 
                    1965, n. 575, vedi in note all'art. 1. 
                     - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 4 
                      gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione 
            amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di 
                    firme): 
                 "Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La 
              sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della 
                pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove 
                     l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario 
             competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, 
                cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario 
                    incaricato dal sindaco. 
                 L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla 
            sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del 
                  pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' 
                   stata apposta in sua presenza, previo accertamento 
                    dell'identita' della persona che sottoscrive. 
                 Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le 
               modalita' di identificazione, la data e il luogo della 
              autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica 
            rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed 
                    il timbro dell'ufficio. 
                 Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini 
                   dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico 
                    ufficiale aggiunga la propria firma. 
                     - Si riporta il testo della tabella C annessa al 
                    decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 
                   1992, n. 300 (Regolamento concernente le attivita' 
            private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 
                    della legge 7 agosto 1996, n. 241): 
    



"Tabella C
ELENCO  DELLE ATTIVITA'  SOTTOPOSTE  ALLA  DISCIPLINA DELL'ART.    20
   DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990  CON INDICAZIONE DEL TERMINE ENTRO CUI
   LA RELATIVA DOMANDA SI CONSIDERA ACCOLTA
                                                             Termine
                                                              per la
                                                              forma-
                                                              zione
        Attivita'              Autorita' competente            del
                                                            silenzio-
                                                             assenso
           --                          --                       --
Pubblicazione da  parte di     Ministro affari esteri         90 gg
 dipendenti  del Ministero
 di  scritti su temi rilevanti
 per la P.A. (D.P.R. 5 gennaio
 1967, n. 18, art. 148).
Effettuazione conferenze, ecc.
Etichette  vini  e spumanti    Ministro agricoltura          120 gg
 (D.M.  28  marzo  1987,
 articolo  1  e seguenti)
Etichette vini da tavola ad    Ministro agricoltura          120 gg
 indicazione geografica
 (D.M. 9 dicembre 1983,
 articoli 1 e 2)
Esercizio centri di imballag-  Ministro agricoltura          120 gg
 gio uova  (legge 3 maggio
 1971, n. 419, art. 2)
Attestazione della regola-     Ministro agricoltura           90 gg
 rita'   di  campioni   di
 vino   per acetificazione
 (D.P.R. 12  febbraio 1965,
 n. 162, art.  42; D.P.R.
 14 marzo 1968, n. 773,
 art. 2).
Iscrizione cooperative         Ministro interno              180 gg
 registro prefettizio
 (R.D. 12 febbraio 1911,
 n. 278, art. 14; D.L.C.P.S.
 14  dicembre 1947, n. 1577,
 articoli 13 e 14 (legge 2
 aprile 1951, n. 302,
 art. 1).
Deposito oli  minerali per     Ministro interno              180 gg
 uso commerciale  e indus-
 triale  (R.D. 2 novembre
 1933, n. 1741, articoli 11
 e seguenti (legge 7 maggio
 1965, n. 460, art. 1).
Acquisto  carni  AIMA  (D.M.   Ministro interno               30 gg
 2  luglio  1987,  n.  287,
 art.  10; regolamento CEE
 22 settembre 1989, n. 2848,
 art. 1).
Costruzione in prossimita'     Ministro lavori pubblici       90 gg
 delle autostrade in deroga
 alle distanze prescritte per
 legge (legge 24 luglio 1961,
 n. 729, art. 9).
Iscrizione nel registro pre-   Ministro lavoro               210 gg
 fettizio  delle cooperative
 produzione e lavoro (D.L.C.P.S.
 14 dicembre 1947, n. 1577,
 art. 22).
Iscrizione nel registro dei    Ufficio provinciale del lavoro 90 gg
 facchini  (legge 3 maggio      e della massima occupazione
 1955, n. 407, art. 6)
Iscrizione  nel  registro      Ufficio provinciale del lavoro 90 gg
 committenti  per  il           e della massima occupazione
 lavoro a  domicilio (legge
 18 dicembre 1973, n. 877,
 art. 5).
Conduzione generatori a        Ispettorato lavoro             90 gg
 vapore (D.M.  1 marzo
 1974, articoli 20, 21 e 22)
Dichiarazione di equipol-
 lenza dei certificati di
 abilitazione.
Conduzione impianti termici    Ispettorato lavoro             90 gg
 (D.P.R. 24  ottobre 1967,
 n. 1288, art. 2; legge 13
 luglio 1966, n. 615,
 art. 16).
Equipollenza   certificati
 di abilitazione rilasciati
 per  la  conduzione dei
 generatori di vapore.
Progetti per lo svolgimento    Ministro lavoro                30 gg
 dell'attivita' di formazione
 lavoro (D.L. 30 ottobre 1984,
 n. 726,  conv. legge 19
 dicembre 1984, n. 863, art. 3).
Esecuzione  di nuove  opere    Capo del compartimento         90 gg
 in prossimita'  del demanio    marittimo
 marittimo (R.D. 30 marzo 1942,
 n. 327, art. 55).
Esercizio da parte del         Direttore didattico            30 gg
 personale direttivo e          Preside
 ispettivo di attivita'
 che non  presuppongono
 iscrizione obbligatoria
 in  albi professionali
 tenuti da apparati pubblici
 (D.P.R. 31 maggio 1974, n.
 417, art. 92).
Esercizio di libere professioni
 da  parte del personale docente
 che non siano di pregiudizio
 all'assolvimento della funzione
 docente.
Servizio  di  ristoro od altro Direttore didattico Preside    30 gg
 da  parte di  imprese
 all'interno dell'edificio
 scolastico (D.P.R. 31 maggio
 1974, n. 417, articoli 4 e 6).
Operazioni  con  cui l'ente    Ministro tesoro               180 gg
 conferente perde il controllo
 della maggioranza delle azioni
 con diritto di voto nell'as-
 semblea ordinaria della
 societa' conferitaria
 (legge 30 luglio 1990,
 n. 218, articoli 2, 5 e 6).
Operazioni che comportano la   Ministro tesoro                90 gg
 perdita  del diritto di
 voto (legge 30 luglio 1990,
 n. 218, articoli 2, 5 e 6).
Modifica titolo di film        Ministro turismo              180 gg
 (legge 4 novembre 1965,
 n. 1213, art. 40)
Consulenze e o incarichi       Ministro pubblica istruzione   15 gg
 connessi  ad   attivita'
 artistiche, culturali,
 sportive gestite  dal CONI,
 nazionali ed internazionali
 (D.P.R. 31 maggio 1974, n.
 417, art. 65).
Congressi professionali.
Collaborazione  in  attivita'  Ministro pubblica istruzione   30 gg
 di assistenza agli anziani
 e ai portatori di  handicap
 delle fondazioni con finalita'
 filantropiche, religiose,
 ecc. (legge 11 agosto 1991,
 n. 266, art. 17).
Costituzione di  societa' per  Ministro tesoro                60 gg
 azioni e  in accomandita per
 azioni (legge 4 giugno 1985,
 n. 281, art. 21).
Ricorso  a procedure  diverse  Ministro tesoro                90 gg
 per  cessioni al pubblico di
 azioni delle societa' confe-
 ritarie (legge 30 luglio 1990,
 n. 218, articoli 2, 5 e 6).
Acquisto di altra partecipa-   Ministro tesoro                90 gg
 zione  di  controllo in una
 societa' bancaria (legge 30
 luglio 1990, n. 218, articoli
 2, 5 e 6).".