Art. 6. 
Certificazioni o attestazioni delle camere di commercio, industria  e
                             artigianato 
  1. Le certificazioni o  attestazioni  delle  camere  di  commercio,
industria e artigianato, d'ora in  avanti  indicate  come  camere  di
commercio,  recanti  la  dicitura  di  cui   all'articolo   9,   sono
equiparate, a tutti gli effetti, alle comunicazioni delle  prefetture
che attestano l'insussistenza delle cause  di  decadenza,  divieto  o
sospensione di cui all'articolo 10 della legge  31  maggio  1965,  n.
575. 
  2. L'acquisizione  agli  atti  dell'amministrazione  interessata  e
degli altri soggetti di cui all'articolo 1 del presente  regolamento,
ovvero  del  concessionario  di  opere  o  servizi  pubblici,   delle
certificazioni o  attestazioni  di  cui  al  comma  1,  munite  della
dicitura ivi prevista, rilasciate in data non anteriore a  sei  mesi,
esonera dalla richiesta della comunicazione prevista dall'articolo  3
e dall'acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 5. 
  3. Le richieste delle certificazioni o attestazioni di cui al comma
1 devono essere presentate alle camere  di  commercio  dalla  persona
interessata o da persona dalla stessa delegata a norma  dell'articolo
3, comma 2. 
  4. Le attestazioni o certificazioni delle camere di commercio prive
della dicitura di cui all'articolo 9 non  implicano  di  per  se'  la
sussistenza di  una  delle  cause  di  decadenza,  di  divieto  o  di
sospensione di cui all'articolo 10 della legge  31  maggio  1965,  n.
575, ma in tal caso deve essere richiesta  la  comunicazione  di  cui
all'articolo 3. 
  5. Le camere di  commercio,  nell'esercizio  della  loro  attivita'
amministrativa, utilizzano il  collegamento  telematico  disciplinato
dal presente regolamento  per  acquisire,  nei  casi  previsti  dalla
legge, le comunicazioni di cui all'articolo 3. 
 
           Nota all'art. 6: 
            - Per il testo dell'art. 10 della legge 31 maggio 
          1965, n. 575, vedi in note all'art. 1.