Art. 2. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1990, i canoni annui dovuti per estrazione di materiali dall'alveo di corsi d'acqua vanno moltiplicati: per 6, se derivanti da atti in data anteriore al 1 gennaio 1982, per 4, per 3,5, per 3, per 2, per 1,5 se derivanti da atti posti in essere, rispettivamente, nei periodi dal 1 gennaio al 31 dicembre 1982, dal 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1984, dal 1 gennaio 1985 al 31 dicembre 1986, dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1988 e dal 1 gennaio 1989 al 30 aprile 1990. 2. I canoni di cui al comma 1 non possono, comunque, essere inferiori a L. 4.800 per ogni metro cubo di materiale estratto.