Art. 2.
  1.  A decorrere  dal  1 gennaio  1990, i  canoni  annui dovuti  per
estrazione   di  materiali   dall'alveo   di   corsi  d'acqua   vanno
moltiplicati: per  6, se  derivanti da  atti in  data anteriore  al 1
gennaio 1982, per 4,  per 3,5, per 3, per 2, per  1,5 se derivanti da
atti posti in  essere, rispettivamente, nei periodi dal  1 gennaio al
31  dicembre 1982,  dal 1  gennaio 1983  al 31  dicembre 1984,  dal 1
gennaio 1985 al  31 dicembre 1986, dal 1 gennaio  1987 al 31 dicembre
1988 e dal 1 gennaio 1989 al 30 aprile 1990.
  2.  I canoni  di  cui  al comma  1  non  possono, comunque,  essere
inferiori a L. 4.800 per ogni metro cubo di materiale estratto.