Art. 3.
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1990, sono sestuplicati i canoni annui
derivanti  da  utilizzazioni  di  pertinenze idrauliche  a  scopo  di
pioppicoltura che vengono, pertanto, cosi' fissati:
  a) per le pertinenze di prima classe: L. 924.000 per ettaro;
  b) per le pertinenze di seconda classe: L. 756.000 per ettaro;
  c) per le pertinenze di terza classe: L. 504.000 per ettaro;
  d) per le pertinenze di quarta classe: L. 336.000 per ettaro.
  2.  L'importo  annuo  di  detti canoni  non  puo'  essere  comunque
inferiore a L. 60.000.