Art. 3. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1990, sono sestuplicati i canoni annui derivanti da utilizzazioni di pertinenze idrauliche a scopo di pioppicoltura che vengono, pertanto, cosi' fissati: a) per le pertinenze di prima classe: L. 924.000 per ettaro; b) per le pertinenze di seconda classe: L. 756.000 per ettaro; c) per le pertinenze di terza classe: L. 504.000 per ettaro; d) per le pertinenze di quarta classe: L. 336.000 per ettaro. 2. L'importo annuo di detti canoni non puo' essere comunque inferiore a L. 60.000.