Art. 4.
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1990, sono sestuplicati i canoni annui
dovuti  per i  permessi di  ricerca  mineraria e  per le  concessioni
minerarie che vengono pertanto fissati rispettivamente in L. 7.680 ed
in L.  19.200 per ogni  ettaro o frazione  di ettaro di  suprficie in
terraferma;  a   decorrere  dal   1  gennaio  1990   sono,  altresi',
sestuplicati  i  canoni  annui  dovuti  per  i  permessi  di  ricerca
mineraria in mare e per i  permessi di ricerca di idrocarburi liquidi
e gassosi ovunque ubicati, che vengono  pertanto fissati in L. 60 per
ogni ettaro o  frazione di ettaro, nonche' i canoni  annui dovuti per
le concessioni minerarie in mare e per le concessioni di coltivazione
di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  ovunque  ubicati,  che  vengono
pertanto fissati in L. 240 per ogni ettaro o frazione di ettaro.
  2. L'importo  annuo di tali canoni  non puo' essere inferiore  a L.
60.000 per i permessi e a L. 300.000 per le concessioni.