Art. 4. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1990, sono sestuplicati i canoni annui dovuti per i permessi di ricerca mineraria e per le concessioni minerarie che vengono pertanto fissati rispettivamente in L. 7.680 ed in L. 19.200 per ogni ettaro o frazione di ettaro di suprficie in terraferma; a decorrere dal 1 gennaio 1990 sono, altresi', sestuplicati i canoni annui dovuti per i permessi di ricerca mineraria in mare e per i permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi ovunque ubicati, che vengono pertanto fissati in L. 60 per ogni ettaro o frazione di ettaro, nonche' i canoni annui dovuti per le concessioni minerarie in mare e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi ovunque ubicati, che vengono pertanto fissati in L. 240 per ogni ettaro o frazione di ettaro. 2. L'importo annuo di tali canoni non puo' essere inferiore a L. 60.000 per i permessi e a L. 300.000 per le concessioni.