Art. 5.
  1. Per  le utilizzazioni  di terreni del  demanio e  del patrimonio
disponibile   e  indisponibile   dello   Stato   a  scopo   agricolo,
silvopastorale  e  sfalcio d'erba,  restano  invariati  i criteri  di
determinazione  dei  canoni  stabiliti  dalla  normativa  vigente  in
materia di affitto dei fondi rustici.