Art. 6.
  1. Tutti i canoni annui,  proventi diritti erariali comunque dovuti
per l'utilizzazione di beni del patrimonio disponibile, indisponibile
e del demanio pubblico dello Stato, con esclusione dei beni demaniali
di cui agli articoli precedenti,  vanno moltiplicati, a decorrere dal
1 gennaio  1990, per  6, se  derivanti da atti  o contratti  posti in
essere in data  anteriore al 1 gennaio  1982, per 4, per  3,5, per 3,
per  2, per  1,5 se  derivanti da  atti o  contratti posti  in essere
rispettivamente nei periodi dal 1 gennaio  al 31 dicembre 1982, dal 1
gennaio 1983 al  31 dicembre 1984, dal 1 gennaio  1985 al 31 dicembre
1986, dal 1 gennaio 1987 al 31  dicembre 1988 e dal 1 gennaio 1989 al
30 aprile 1990.