Art. 6. 1. Tutti i canoni annui, proventi diritti erariali comunque dovuti per l'utilizzazione di beni del patrimonio disponibile, indisponibile e del demanio pubblico dello Stato, con esclusione dei beni demaniali di cui agli articoli precedenti, vanno moltiplicati, a decorrere dal 1 gennaio 1990, per 6, se derivanti da atti o contratti posti in essere in data anteriore al 1 gennaio 1982, per 4, per 3,5, per 3, per 2, per 1,5 se derivanti da atti o contratti posti in essere rispettivamente nei periodi dal 1 gennaio al 31 dicembre 1982, dal 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1984, dal 1 gennaio 1985 al 31 dicembre 1986, dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1988 e dal 1 gennaio 1989 al 30 aprile 1990.