Art. 7.
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1990 sono sestuplicati i canoni di cui
al comma 1 dell'articolo 14, nonche', al comma 1 dell'articolo 16 del
decreto-legge  2  ottobre 1981,  n.  546,  convertito dalla  legge  1
dicembre 1981, n. 692.
 
           Nota all'art. 7:
            -  Il    testo  del  comma    1 dell'art.   14 del citato
          decreto-legge n.  546/1981, e' il seguente:
            "I canoni  previsti nel  secondo comma dell'art.  4 della
          legge 21 dicembre 1961, n. 1501,  sono  aumentati  di  otto
          volte".