Art. 7. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1990 sono sestuplicati i canoni di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonche', al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692.
Nota all'art. 7: - Il testo del comma 1 dell'art. 14 del citato decreto-legge n. 546/1981, e' il seguente: "I canoni previsti nel secondo comma dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, sono aumentati di otto volte".