Art. 8. 1. Per l'anno 1990 tutti gli indennizzi comunque dovuti per le utilizzazioni senza titolo, nonche' per le utilizzazioni con titolo scaduto o insufficiente, di beni del demanio pubblico e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, con esclusione dei beni di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 4, sono fissati in misura corrispondente a quella risultante dalla stima del competente ufficio tecnico erariale riferita all'anno 1989, moltiplicata per 1,5. 2. Per gli anni successivi al 1990, gli indennizzi di cui al comma 1, da determinarsi con riferimento a ciascuna annualita', sono fissati in misura non inferiore a quella determinata per l'anno 1990 tenendo, altresi', conto delle variazioni annuali del valore di mercato del bene medesimo. 3. A decorrere dall'anno 1990 tutti gli indennizzi comunque dovuti per le utilizzazioni senza titolo, nonche' per le utilizzazioni con titolo scaduto o insufficiente, dei beni di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 4 sono fissati nella misura corrispondente a quella determinata dagli articoli medesimi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 marzo 1998 Il Ministro delle finanze Visco p. Il Ministro del tesoro Pennacchi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1998 Registro n. 2 Finanze, foglio n. 62