Art. 8.
  1.  Per l'anno  1990 tutti  gli indennizzi  comunque dovuti  per le
utilizzazioni senza  titolo, nonche' per le  utilizzazioni con titolo
scaduto  o  insufficiente,  di  beni   del  demanio  pubblico  e  del
patrimonio disponibile  e indisponibile  dello Stato,  con esclusione
dei beni  di cui  ai precedenti articoli  1, 3 e  4, sono  fissati in
misura corrispondente a quella  risultante dalla stima del competente
ufficio  tecnico erariale  riferita all'anno  1989, moltiplicata  per
1,5.
  2. Per gli anni successivi al  1990, gli indennizzi di cui al comma
1,  da  determinarsi  con  riferimento a  ciascuna  annualita',  sono
fissati in misura non inferiore  a quella determinata per l'anno 1990
tenendo,  altresi',  conto delle  variazioni  annuali  del valore  di
mercato del bene medesimo.
  3. A decorrere dall'anno 1990  tutti gli indennizzi comunque dovuti
per le utilizzazioni  senza titolo, nonche' per  le utilizzazioni con
titolo  scaduto  o  insufficiente,  dei beni  di  cui  ai  precedenti
articoli 1, 3  e 4 sono fissati nella misura  corrispondente a quella
determinata dagli articoli medesimi.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 2 marzo 1998
                                            Il Ministro delle finanze
                                                      Visco
 p. Il Ministro del tesoro
          Pennacchi
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1998
  Registro n. 2 Finanze, foglio n. 62