Art. 3. 
                         Garanzia ipotecaria 
 
  1.  Nell'ambito  della  procedura   amministrativa   di   recupero,
l'ufficio che ha in carico il credito puo' chiedere  l'iscrizione  di
ipoteca sui  beni  del  debitore  per  un  importo  pari  ai  crediti
liquidati dalla Corte dei conti con sentenza o  ordinanza  esecutiva,
alle spese di iscrizione e con l'espressa  indicazione  della  misura
degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 2855,  secondo  comma,
del codice civile. 
 
           Nota all'art. 3: 
            - Si riporta il testo dell'art. 2855, secondo comma,  del
          codice civile: 
            "Art.  2855.  -  Qualunque  sia  la   specie   d'ipoteca,
          l'iscrizione  di  un  capitale  che  produce  interessi  fa
          collocare nello stesso grado gli interessi dovuti,  purche'
          ne sia enunciata la misura nell'iscrizione. La collocazione
          degli interessi e' limitata alle due annate anteriori  e  a
          quella in corso al giorno del pignoramento,  ancorche'  sia
          stata  pattuita  l'estensione  a  un  maggior   numero   di
          annualita'; le iscrizioni particolari prese 
          per altri arretrati hanno effetto dalla loro data".