Art. 3. Garanzia ipotecaria 1. Nell'ambito della procedura amministrativa di recupero, l'ufficio che ha in carico il credito puo' chiedere l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per un importo pari ai crediti liquidati dalla Corte dei conti con sentenza o ordinanza esecutiva, alle spese di iscrizione e con l'espressa indicazione della misura degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 2855, secondo comma, del codice civile.
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 2855, secondo comma, del codice civile: "Art. 2855. - Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purche' ne sia enunciata la misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi e' limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento, ancorche' sia stata pattuita l'estensione a un maggior numero di annualita'; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data".