Art. 5.
                           B i l a n c i o
 
  1. I  crediti liquidati  ed ogni altra  somma connessa  ai medesimi
sono iscritti in apposita voce di  entrata del bilancio dello Stato o
della diversa  amministrazione o ente interessati,  secondo le regole
che rispettivamente  ne disciplinano la struttura,  ferma restando in
ogni caso la spettanza allo Stato delle spese di giudizio.