Art. 5. B i l a n c i o 1. I crediti liquidati ed ogni altra somma connessa ai medesimi sono iscritti in apposita voce di entrata del bilancio dello Stato o della diversa amministrazione o ente interessati, secondo le regole che rispettivamente ne disciplinano la struttura, ferma restando in ogni caso la spettanza allo Stato delle spese di giudizio.