Art. 6. Giudizio di interpretazione in sede di esecuzione 1. Qualora in sede di esecuzione sorgano questioni di interpretazione delle sentenze di condanna, il giudizio di interpretazione, previsto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e dall'articolo 25 del regolamento di procedura, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, puo' essere proposto dal procuratore regionale competente, o dal titolare dell'ufficio.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 78 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214: "Art. 78 (Art. 48, secondo comma, legge 14 agosto 1862, n. 800). - Spetta alla Corte il giudizio sulle questioni di interpretazione delle sue decisioni". - Si riporta il testo dell'art. 25 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038: "Art. 25. - Se per l'esecuzione di una decisione della Corte sorga questione sulla interpretazione di essa, si deve proporre il giudizio dinanzi allo stesso collegio che l'ha pronunciata, mediante atto di citazione che deve essere notificato a tutte le parti in causa che vi abbiano interesse".