Art. 6. 
          Giudizio di interpretazione in sede di esecuzione 
 
  1.  Qualora  in   sede   di   esecuzione   sorgano   questioni   di
interpretazione  delle  sentenze  di   condanna,   il   giudizio   di
interpretazione, previsto dall'articolo  78  del  testo  unico  delle
leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio  decreto  12  luglio
1934, n. 1214, e  dall'articolo  25  del  regolamento  di  procedura,
approvato con regio decreto 13 agosto  1933,  n.  1038,  puo'  essere
proposto  dal  procuratore  regionale  competente,  o  dal   titolare
dell'ufficio. 
 
    


 Note all'art. 6:
            -  Si   riporta il   testo dell'art.  78 del  testo unico
          delle leggi sulla Corte  dei  conti,  approvato  con  regio
          decreto 12 luglio 1934, n.  1214:
            "Art.  78 (Art. 48, secondo comma,  legge 14 agosto 1862,
          n. 800).  -  Spetta    alla  Corte    il    giudizio  sulle
          questioni di  interpretazione delle sue decisioni".
            -  Si  riporta  il  testo dell'art. 25 del regolamento di
          procedura per i giudizi innanzi    alla  Corte  dei  conti,
          approvato  con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038:
            "Art.  25.  - Se per l'esecuzione  di una decisione della
          Corte sorga questione sulla  interpretazione  di  essa,  si
          deve proporre il giudizio dinanzi allo stesso  collegio che
          l'ha  pronunciata,    mediante  atto  di citazione che deve
          essere notificato a tutte le parti in causa che vi  abbiano
          interesse".