Art. 7. 
               Comunicazioni al procuratore regionale 
 
  1. Il titolare dell'ufficio che procede all'esecuzione da'  notizia
al procuratore regionale competente per territorio dell'inizio  della
procedura indicando il responsabile  del  procedimento,  comunica  al
procuratore regionale  stesso  la  conclusione  del  procedimento  di
propria  competenza,  specificando  le   partite   riscosse,   quelle
assoggettate a ritenuta ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  e  quelle
date  in  carico  al  concessionario  per  la  riscossione  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 4.