Art. 7. Comunicazioni al procuratore regionale 1. Il titolare dell'ufficio che procede all'esecuzione da' notizia al procuratore regionale competente per territorio dell'inizio della procedura indicando il responsabile del procedimento, comunica al procuratore regionale stesso la conclusione del procedimento di propria competenza, specificando le partite riscosse, quelle assoggettate a ritenuta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e quelle date in carico al concessionario per la riscossione ai sensi dell'articolo 2, comma 4.