Art. 8. Abrogazioni 1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il regio decreto 5 settembre 1909, n. 776. 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ogni qualvolta altre disposizioni richiamano il regio decreto 5 settembre 1909, n. 776.
Nota all'art. 8: - Il regio decreto 5 settembre 1909, n. 776, recava: "Norme per la esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti in giudizio di responsabilita' a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato".