Art. 8.
                             Abrogazioni
 
  1. Ai sensi dell'articolo 17, comma  2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400,  e dell'articolo 20 della  legge 15 marzo 1997,  n. 59, dalla
data di  entrata in  vigore del presente  regolamento e'  abrogato il
regio decreto 5 settembre 1909, n. 776.
  2.  Le  disposizioni del  presente  regolamento  si applicano  ogni
qualvolta altre disposizioni richiamano  il regio decreto 5 settembre
1909, n. 776.
 
           Nota all'art. 8:
            -  Il  regio  decreto 5 settembre   1909, n. 776, recava:
          "Norme per la esecuzione delle    decisioni  di    condanna
          pronunciate   dalla     Corte  dei  conti  in  giudizio  di
          responsabilita'   a carico  di  funzionari  pubblici  o  di
          agenti contabili dello Stato".