Art. 7. Segreteria generale 1. La segreteria generale opera alle dirette dipendenze del segretario generale, con il compito di fornire il supporto tecnico e amministrativo al Comitato ed ai suoi organi esecutivi, nonche' ai sottocomitati ed ai gruppi di lavoro eventualmente costituiti ed assolve a tutte le funzioni operative necessarie per il loro funzionamento. In particolare: a) collabora con i componenti del Comitato, dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro in tutte le attivita' connesse ai compiti loro affidati; b) predispone gli avvisi di convocazione ed ogni altra comunicazione relativa del Comitato; c) svolge ogni attivita' relativa alla preparazione delle riunioni dei vari organismi ed alla esecuzione delle decisioni dagli stessi adottate. 2. La segreteria generale ha un organico di venti unita' ed una struttura organizzata per funzioni, qualifiche e profili professionali definita dall'esecutivo del Comitato. 3. Alla segreteria generale e' assegnato, su richiesta del segretario generale, personale appartenente ai ruoli del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della Banca d'Italia e di altre autorita' indipendenti e amministrazioni pubbliche, collocate in posizione di comando o di fuori ruolo o in altre posizioni equivalenti, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. Puo' essere altresi' utilizzato, anche temporaneamente, personale comunque in servizio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 4. Il personale in servizio presso la segreteria generale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. 5. Il trattamento economico principale ed il trattamento economico accessorio, comprese le eventuali indennita' di comparto o di amministrazione, nonche' altre particolari indennita', restano a carico delle amministrazioni di provenienza, mentre sono a carico del Comitato il trattamento economico di missione ed i compensi per lavoro straordinario, che verranno corrisposti secondo le disposizioni in vigore per il personale del "comparto Ministeri". 6. Qualora per l'adempimento dei compiti assegnati al Comitato sia necessario l'apporto di particolari professionalita', si potra' procedere alla costituzione di rapporti di collaborazione professionale coordinata e continuativa, a tempo determinato, con soggetti estranei all'amministrazione, fino ad un massimo di cinque unita' comprese nel contingente degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Nota all'art. 7: - Il testo del comma 2 dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' il seguente: "2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato".