Art. 7.
                         Segreteria generale
  1.  La  segreteria  generale  opera  alle  dirette  dipendenze  del
segretario generale, con il compito  di fornire il supporto tecnico e
amministrativo al  Comitato ed ai  suoi organi esecutivi,  nonche' ai
sottocomitati  ed ai  gruppi  di lavoro  eventualmente costituiti  ed
assolve  a  tutte  le  funzioni  operative  necessarie  per  il  loro
funzionamento. In particolare:
  a) collabora con i componenti del Comitato, dei sottocomitati e dei
gruppi  di lavoro  in tutte  le  attivita' connesse  ai compiti  loro
affidati;
  b)   predispone  gli   avvisi   di  convocazione   ed  ogni   altra
comunicazione relativa del Comitato;
  c) svolge ogni attivita'  relativa alla preparazione delle riunioni
dei vari  organismi ed alla  esecuzione delle decisioni  dagli stessi
adottate.
  2. La  segreteria generale ha  un organico  di venti unita'  ed una
struttura   organizzata   per    funzioni,   qualifiche   e   profili
professionali definita dall'esecutivo del Comitato.
  3.  Alla  segreteria  generale   e'  assegnato,  su  richiesta  del
segretario generale,  personale appartenente  ai ruoli  del Ministero
del  tesoro, del  bilancio  e della  programmazione economica,  della
Banca d'Italia  e di  altre autorita' indipendenti  e amministrazioni
pubbliche, collocate  in posizione di comando  o di fuori ruolo  o in
altre posizioni  equivalenti, secondo quanto previsto  dai rispettivi
ordinamenti. Puo' essere  altresi' utilizzato, anche temporaneamente,
personale comunque  in servizio presso  il Ministero del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
  4. Il personale in servizio  presso la segreteria generale conserva
il trattamento giuridico ed economico in godimento.
  5. Il trattamento economico  principale ed il trattamento economico
accessorio,  comprese  le  eventuali  indennita'  di  comparto  o  di
amministrazione,  nonche'  altre  particolari indennita',  restano  a
carico delle amministrazioni di provenienza, mentre sono a carico del
Comitato  il trattamento  economico  di missione  ed  i compensi  per
lavoro   straordinario,   che   verranno   corrisposti   secondo   le
disposizioni in vigore per il personale del "comparto Ministeri".
  6. Qualora per l'adempimento dei  compiti assegnati al Comitato sia
necessario  l'apporto  di  particolari  professionalita',  si  potra'
procedere   alla   costituzione   di   rapporti   di   collaborazione
professionale  coordinata e  continuativa, a  tempo determinato,  con
soggetti estranei  all'amministrazione, fino ad un  massimo di cinque
unita'   comprese   nel   contingente   degli   uffici   di   diretta
collaborazione con  il Ministro,  determinato ai  sensi dell'articolo
14, comma  2, del decreto  legislativo 3  febbraio 1993, n.  29, come
sostituito dall'articolo 9 del decreto  legislativo 31 marzo 1998, n.
80.
 
           Nota all'art. 7:
            -    Il  testo   del comma   2 dell'art.  14 del  decreto
          legislativo  3 febbraio  1993, n.   29   (Razionalizzazione
          dell'organizzazione    delle  amministrazioni  pubbliche  e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a  norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.  421),
          come  sostituito dall'art. 9  del decreto legislativo    31
          marzo  1998,    n.    80,  recante:   "Nuove   disposizioni
          in  materia    di organizzazione   e    di   rapporti    di
          lavoro         nelle     amministrazioni  pubbliche,     di
          giurisdizione   amministrativa,   emanate  in    attuazione
          dell'art.    11, comma  4, della  legge 15  marzo 1997,  n.
          59",  e' il seguente:
            "2. Per l'esercizio  delle funzioni di cui al comma    1,
          il   Ministro  si     avvale    di  uffici    di    diretta
          collaborazione, aventi  esclusive competenze di supporto  e
          di    raccordo    con    l'amministrazione,   istituiti   e
          disciplinati con  regolamento adottato  ai sensi  del comma
          4-bis dell'art. 17 della  legge 23 agosto 1988, n. 400.   A
          tali  uffici  sono  assegnati, nei limiti stabiliti   dallo
          stesso regolamento: dipendenti pubblici anche  in posizione
          di   aspettativa, fuori ruolo    o  comando;  collaboratori
          assunti  con  contratti    a tempo determinato disciplinati
          dalle norme di diritto privato;  esperti e  consulenti  per
          particolari   professionalita'  e  specializzazioni,    con
          incarichi di collaborazione coordinata e  continuativa. Per
          i  dipendenti pubblici si  applica la disposizione  di  cui
          all'art.  17,   comma 14,   della legge  15 maggio 1997, n.
          127. Con lo stesso  regolamento  si  provvede  al  riordino
          delle  Segreterie    particolari    dei   Sottosegretari di
          Stato.  Con  decreto adottato  dall'autorita' di    governo
          competente,   di concerto  con il Ministro del  tesoro, del
          bilancio   e      della   programmazione   economica,    e'
          determinato,  in    attuazione  dell'art.    12, comma   1,
          lettera  n), della legge 15   marzo 1997,  n.  59,    senza
          aggravi  di  spesa    e,  per il personale disciplinato dai
          contratti  collettivi nazionali di lavoro, fino   ad    una
          specifica     disciplina   contrattuale,   il   trattamento
          economico accessorio,   da corrispondere    mensilmente,  a
          fronte    delle    responsabilita',   degli   obblighi   di
          reperibilita' e di disponibilita' ad orari  disagevoli,  ai
          dipendenti   assegnati  agli  uffici  dei  Ministri  e  dei
          Sottosegretari di Stato.  Tale trattamento, consistente  in
          un unico  emolumento,    e'   sostitutivo   dei    compensi
          per    il    lavoro straordinario,   per la   produttivita'
          collettiva  e    per  la     qualita'   della   prestazione
          individuale.   Con effetto dalla data  di entrata in vigore
          del regolamento  di cui  al presente  comma sono   abrogate
          le norme del regio  decreto-legge 10 luglio 1924, n.  1100,
          e  successive  modificazioni    ed  integrazioni,   ed ogni
          altra norma  riguardante la costituzione  e la   disciplina
          dei   Gabinetti     dei    Ministri  e    delle  Segreterie
          particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato".