Art. 8.
                   Sottocomitati e gruppi di lavoro
  1. Il Comitato  puo' costituire al proprio  interno sottocomitati e
gruppi di  lavoro per l'approfondimento,  secondo le direttive  e gli
indirizzi  del  Comitato,   di  particolari  problematiche  collegate
all'introduzione   dell'EURO,   comprese    le   iniziative   dirette
all'informazione del pubblico.
  2.   Oltre  a   rappresentanti   degli  enti   e  delle   categorie
rappresentate  nel   Comitato  ed  ai  componenti   della  segreteria
generale, possono far parte dei  sottocomitati e dei gruppi di lavoro
anche funzionari  appartenenti ad altre amministrazioni  pubbliche ed
esperti esterni,  nominati dal  Ministro del  tesoro, del  bilancio e
della  programmazione  economica,  su  proposta  del  Presidente  del
Comitato.
  3. I sottocomitati  e i gruppi di lavoro hanno  durata limitata nel
tempo,  in   relazione  ai   compiti  assegnati  ed   agli  obiettivi
programmati.
  4. Il  funzionamento dei  sottocomitati e dei  gruppi di  lavoro e'
disciplinato con direttive del Presidente del Comitato.