Art. 10.
  1. Le  sezioni del  comitato per i  problemi dello  spettacolo sono
rispettivamente  competenti per  la musica,  la danza,  la prosa,  il
cinema, le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante.
  2. Ciascuna sezione, per il settore di propria competenza, svolge i
seguenti compiti:
  a)  espressione  del proprio  avviso  al  comitato in  composizione
plenaria in  ordine agli schemi  dei regolamenti  di cui al  comma 3,
lettera  a), dell'articolo  8,  ai fini  dell'attivita' del  comitato
medesimo;
  b)  attivita'  consultiva,  nell'ambito  dei compiti  di  cui  alle
lettere a)  e b) del  comma 1,  dell'articolo 8, relativa  a problemi
inerenti esclusivamente al settore di competenza;
  c)  attivita'   consultiva  settoriale   espressamente  sollecitata
dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo.