Art. 12. 1. Le commissioni consultive dello spettacolo, istituite ai sensi dell'articolo 1, commi 59 e 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sono presiedute dal capo del Dipartimento dello spettacolo, che puo' delegare di volta in volta, un dirigente del medesimo dipartimento a presiederne le sedute.
Nota all'art. 12: - Per il testo dei commi 59 e 60 dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva e delle telecomunicazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996 n. 650, si veda in note alle premesse.