Art. 12.
  1. Le  commissioni consultive dello spettacolo,  istituite ai sensi
dell'articolo 1, commi 59 e 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
545, convertito, con modificazioni, dalla  legge 23 dicembre 1996, n.
650, sono presiedute dal capo  del Dipartimento dello spettacolo, che
puo'  delegare  di   volta  in  volta,  un   dirigente  del  medesimo
dipartimento a presiederne le sedute.
 
           Nota all'art. 12:
            - Per il testo   dei commi 59  e  60  dell'art.    1  del
          decreto-legge  23 ottobre    1996,  n.   545  (Disposizioni
          urgenti        per            l'esercizio    dell'attivita'
          radiotelevisiva        e     delle      telecomunicazioni),
          convertito, con modificazioni,   dalla  legge  23  dicembre
          1996 n. 650, si veda in note alle premesse.