Art. 9.
  1.  Il  comitato per  i  problemi  dello spettacolo  e'  presieduto
dall'Autorita' di  Governo competente  che, per singole  sedute, puo'
delegarne la presidenza al capo del Dipartimento dello spettacolo.
  2. La convocazione del comitato  per i problemi dello spettacolo e'
effettuata dall'Autorita'  di Governo  competente o, per  sua delega,
dal capo del Dipartimento  dello spettacolo. La convocazione contiene
la data,  l'ora, il luogo  e l'ordine del  giorno della seduta  ed e'
inviata a  tutti i  componenti almeno sette  giorni prima  della data
fissata.
  3. La  convocazione di cui al  comma 2 e' altresi'  inviata al capo
del settore  legislativo dello spettacolo, il  quale puo' partecipare
alle sedute del comitato,  con compiti di consulenza tecnicogiuridica
e senza diritto di voto.
  4. La documentazione relativa all'ordine del giorno della seduta e'
a disposizione  dei componenti  del comitato,  presso gli  uffici del
Dipartimento dello  spettacolo, almeno  ventiquattro ore  prima della
seduta.  L'autorita' di  Governo  competente per  lo spettacolo  puo'
disporre l'invio della documentazione al domicilio dei componenti del
comitato.
  5.  Le riunioni  del comitato  sono  valide quando  e' presente  la
maggioranza dei suoi componenti, che sono tenuti al segreto in ordine
a  quanto  discusso   e  deliberato.  Gli  atti   del  comitato  sono
validamente  assunti  a  maggioranza  dei  componenti  presenti,  non
computandosi gli eventuali astenuti.
  6.  Le  funzioni di  segretario  del  comitato  sono svolte  da  un
dipendente individuato dal capo del Dipartimento dello spettacolo tra
il  personale  del dipartimento,  con  qualifica  non inferiore  alla
settima.
  7. Il verbale e' approvato nella successiva seduta del comitato.