Art. 2.
                    Istituzione di una Commissione
                  per la valutazione dei dirigenti
  1. Per compiere  la verifica di cui all'articolo 1,  il Ministro si
avvale del  parere espresso  da un organo  collegiale di  tre membri,
nominati   con  proprio   decreto  secondo   i  criteri   specificati
all'articolo  3,  che  opera  in posizione  di  autonomia  presso  il
Ministero  di  grazia e  giustizia  e  risponde della  sua  attivita'
esclusivamente al Ministro, denominato Commissione per la valutazione
dei dirigenti  dell'Amministrazione della giustizia  (Commissione per
la valutazione dei dirigenti).