Art. 2. Istituzione di una Commissione per la valutazione dei dirigenti 1. Per compiere la verifica di cui all'articolo 1, il Ministro si avvale del parere espresso da un organo collegiale di tre membri, nominati con proprio decreto secondo i criteri specificati all'articolo 3, che opera in posizione di autonomia presso il Ministero di grazia e giustizia e risponde della sua attivita' esclusivamente al Ministro, denominato Commissione per la valutazione dei dirigenti dell'Amministrazione della giustizia (Commissione per la valutazione dei dirigenti).