Art. 4.
                          Consulenti esterni
  1. La Commissione puo' avvalersi,  per la definizione dei parametri
di riferimento del controllo e della valutazione dei dirigenti, oltre
che  delle convenzioni  stipulate  dal Presidente  del Consiglio  dei
Ministri a norma dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, di  consulenti esterni nominati con decreto del
Ministro di grazia  e giustizia, ai sensi del  decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n.  338, tra gli esperti in tecniche
di valutazione e nel controllo di gestione.
  2. La Commissione valuta in piena autonomia l'operato e le proposte
degli esperti.
 
           Note all'art. 4:
            -  Per  il    testo del comma 4 dell'art. 20  del decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda  in  note  alle
          premesse.
            - Il  decreto del  Presidente della Repubblica  18 aprile
          1994,  n.  338, reca:  "Regolamento recante semplificazione
          del    procedimento  di  conferimento     di      incarichi
          individuali  ad  esperti  da  parte  dei Ministri".