Art. 4. Consulenti esterni 1. La Commissione puo' avvalersi, per la definizione dei parametri di riferimento del controllo e della valutazione dei dirigenti, oltre che delle convenzioni stipulate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di consulenti esterni nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, tra gli esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione. 2. La Commissione valuta in piena autonomia l'operato e le proposte degli esperti.
Note all'art. 4: - Per il testo del comma 4 dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in note alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, reca: "Regolamento recante semplificazione del procedimento di conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri".