Art. 5.
                  Compiti e poteri della Commissione
                  per la valutazione dei dirigenti
  1. La Commissione per la valutazione dei dirigenti:
  a)  riceve gli  atti  relativi alla  programmazione  annuale che  i
direttori  generali, nell'ambito  della  rispettiva competenza,  sono
tenuti a  trasmettere evidenziando gli  obiettivi di rendimento  e di
risultato  della gestione  finanziaria,  tecnica  e amministrativa  e
quelli  relativi  alle  decisioni  organizzative e  di  gestione  del
personale;  riceve  altresi'  le   relazioni  annuali  dei  direttori
generali al Ministro sull'attivita'  svolta nell'anno precedente e le
relazioni della Corte  dei conti in sede  di controllo sull'attivita'
del Ministero;
  b)  predispone, anche  ricercando intese  con i  responsabili delle
direzioni generali, i parametri di  riferimento del controllo e delle
valutazioni,  con opportune  modificazioni e  specificazioni ai  fini
della  valutazione dei  dirigenti  amministrativi  presso gli  uffici
giudiziari;  i  parametri  di   riferimento  del  controllo  e  delle
valutazioni,  al  pari di  ogni  successiva  modifica di  essi,  sono
sottoposti all'approvazione del Ministro;
  c)  compie  annualmente  rilevazioni  sul  numero  complessivo  dei
procedimenti non  conclusi entro  i termini previsti  dall'articolo 2
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  d) fornisce  alla Corte  dei conti gli  elementi richiesti  a norma
dell'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  e)   formula,  a   richiesta   del  Ministro,   pareri  in   ordine
all'esercizio dei poteri attribuiti dalla legge al Ministro stesso in
materie appartenenti alla competenza dei dirigenti;
  f) ha  facolta' di  chiedere a  tutti gli  organi del  Ministero di
grazia  e giustizia,  nonche' gli  uffici giudiziari,  gli atti  e le
informazioni necessarie  allo svolgimento  della sua  attivita'; puo'
richiedere,  oralmente  o  per  iscritto,  informazioni  agli  uffici
pubblici, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;
  g)  puo' avvalersi,  ove necessario,  dell'ausilio delle  strutture
esistenti nell'ambito dell'amministrazione,  oltre che dei consulenti
esterni, eventualmente  nominati a norma dell'articolo  4, esclusa la
possibilita' di  richiedere all'Ispettorato  generale l'effettuazione
di ispezioni o inchieste;
  h) puo' raccogliere ogni altra informazione necessaria o utile allo
svolgimento della propria attivita';
  i) riferisce al  Ministro, su specifica richiesta e,  in ogni caso,
entro  il 31  dicembre  di ogni  anno,  dei risultati  dell'attivita'
svolta, analizzando sinteticamente le  cause dell'eventuale mancato o
parziale conseguimento degli obiettivi o di scostamento dai parametri
ed indici di rendimento e segnalando  ogni elemento utile ai fini del
miglioramento   del  servizio,   nonche'   ogni  specifica   esigenza
formativa;
  l) procede alle valutazioni  dell'attivita' dei singoli dirigenti a
norma dell'articolo 6.
  2. La Commissione nello svolgimento  del proprio lavoro tiene conto
delle esigenze  di miglioramento del servizio  fornito dai dirigenti,
di valorizzazione delle attitudini e  delle capacita' di ciascuno dei
destinatari della valutazione, nonche'  di individuazione dei bisogni
formativi .
 
           Note all'art. 5:
            - Si  riporta il testo  dell'art. 2 della  legge 7 agosto
          1990, n.  241:
            "Art.    2.   -   1.   Ove   il   procedimento   consegua
          obbligatoriamente ad una istanza,  ovvero    debba   essere
          iniziato   d'ufficio,    la  pubblica amministrazione ha il
          dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
          provvedimento espresso.
            2.    Le  pubbliche    amministrazioni  determinano   per
          ciascun   tipo di procedimento, in quanto  non  sia    gia'
          direttamente  disposto  per  legge  o per regolamento,   il
          termine entro cui esso    deve  concludersi.  Tale  termine
          decorre   dall'inizio   di   ufficio   del  procedimento  o
          dal ricevimento  della domanda  se il  procedimento e'   ad
          iniziativa  di parte.
            3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai
          sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
            4.   Le determinazioni  adottate  ai  sensi del  comma  2
          sono  rese pubbliche secondo quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti".
            -  Si riporta  il testo  del  comma 8  dell'art. 3  della
          legge  14 gennaio 1994, n. 20:
            "8. Nell'esercizio delle attribuzioni  di cui al presente
          articolo,   la  Corte  dei  conti  puo'    richiedere  alle
          amministrazioni pubbliche ed agli   organi  di    controllo
          interno    qualsiasi atto   o notizia   e puo' effettuare e
          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il
          comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge  15 novembre 1993, n.
          453.  Puo'  richiedere  alle  amministrazioni pubbliche non
          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a
          legge.  Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati a
          seguito del   riesame alla  Corte  dei    conti,  che,  ove
          rilevi    illegittimita',    ne    da  avviso    all'organo
          generale    di  direzione.  E'  fatta  salva,  in    quanto
          compatibile  con  le disposizioni della  presente    legge,
          la  disciplina   in    materia   di   controlli  successivi
          previsti  dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive modificazioni,  e  dal  decreto  legislativo  12
          febbraio  1993, n. 39, nonche' dall'art. 166 della legge 11
          luglio 1980, n. 312".
            -  Si  riporta il  testo  del   comma   5   dell'art.  20
          del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
            "5.  I  servizi  e  nuclei    hanno  accesso ai documenti
          amministrativi e possono   richiedere,   oralmente   o  per
          iscritto,   informazioni  agli uffici pubblici. Riferiscono
          trimestralmente sui risultati  della  loro  attivita'  agli
          organi  generali  di    direzione.  Gli uffici di controllo
          interno delle amministrazioni   territoriali e  periferiche
          riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6".