Art. 5. Compiti e poteri della Commissione per la valutazione dei dirigenti 1. La Commissione per la valutazione dei dirigenti: a) riceve gli atti relativi alla programmazione annuale che i direttori generali, nell'ambito della rispettiva competenza, sono tenuti a trasmettere evidenziando gli obiettivi di rendimento e di risultato della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa e quelli relativi alle decisioni organizzative e di gestione del personale; riceve altresi' le relazioni annuali dei direttori generali al Ministro sull'attivita' svolta nell'anno precedente e le relazioni della Corte dei conti in sede di controllo sull'attivita' del Ministero; b) predispone, anche ricercando intese con i responsabili delle direzioni generali, i parametri di riferimento del controllo e delle valutazioni, con opportune modificazioni e specificazioni ai fini della valutazione dei dirigenti amministrativi presso gli uffici giudiziari; i parametri di riferimento del controllo e delle valutazioni, al pari di ogni successiva modifica di essi, sono sottoposti all'approvazione del Ministro; c) compie annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti non conclusi entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) fornisce alla Corte dei conti gli elementi richiesti a norma dell'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; e) formula, a richiesta del Ministro, pareri in ordine all'esercizio dei poteri attribuiti dalla legge al Ministro stesso in materie appartenenti alla competenza dei dirigenti; f) ha facolta' di chiedere a tutti gli organi del Ministero di grazia e giustizia, nonche' gli uffici giudiziari, gli atti e le informazioni necessarie allo svolgimento della sua attivita'; puo' richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; g) puo' avvalersi, ove necessario, dell'ausilio delle strutture esistenti nell'ambito dell'amministrazione, oltre che dei consulenti esterni, eventualmente nominati a norma dell'articolo 4, esclusa la possibilita' di richiedere all'Ispettorato generale l'effettuazione di ispezioni o inchieste; h) puo' raccogliere ogni altra informazione necessaria o utile allo svolgimento della propria attivita'; i) riferisce al Ministro, su specifica richiesta e, in ogni caso, entro il 31 dicembre di ogni anno, dei risultati dell'attivita' svolta, analizzando sinteticamente le cause dell'eventuale mancato o parziale conseguimento degli obiettivi o di scostamento dai parametri ed indici di rendimento e segnalando ogni elemento utile ai fini del miglioramento del servizio, nonche' ogni specifica esigenza formativa; l) procede alle valutazioni dell'attivita' dei singoli dirigenti a norma dell'articolo 6. 2. La Commissione nello svolgimento del proprio lavoro tiene conto delle esigenze di miglioramento del servizio fornito dai dirigenti, di valorizzazione delle attitudini e delle capacita' di ciascuno dei destinatari della valutazione, nonche' di individuazione dei bisogni formativi .
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241: "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". - Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20: "8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimita', ne da avviso all'organo generale di direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche' dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312". - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: "5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attivita' agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6".