Art. 6. Pareri in tema di valutazione dei dirigenti 1. La Commissione per la valutazione dei dirigenti, sulla base dei parametri di controllo e dei criteri di valutazione predisposti e approvati dal Ministro, procede annualmente, entro il termine del 31 dicembre, alla valutazione dell'attivita' svolta dagli incaricati di funzioni dirigenziali, esprimendo il relativo giudizio in relazione alle funzioni ed alle responsabilita' specifiche stabilite con decreto ministeriale a norma dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Si considera negativa la valutazione quando al dirigente sono addebitati l'inosservanza delle direttive ricevute e i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, anche determinati dallo svolgimento di attivita' di consulenza, studio e ricerca, ovvero dall'esercizio di uffici ispettivi, cosi' da rendere applicabile il disposto dell'articolo 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni ovvero, nei confronti dei magistrati, il disposto dell'articolo 1, comma 3, del presente regolamento. 3. La Commissione non puo' formulare valutazioni negative senza avere sentito il dirigente interessato. 4. Il dirigente ha diritto di presentare proprie osservazioni alla Commissione anche rispetto ad una valutazione non negativa.
Note all'art. 6: - Per il testo del comma 1 dell'art. 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in note alle premesse. - Per il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in note alle premesse.