Art. 6.
             Pareri in tema di valutazione dei dirigenti
  1. La Commissione per la  valutazione dei dirigenti, sulla base dei
parametri di  controllo e  dei criteri  di valutazione  predisposti e
approvati dal Ministro, procede annualmente,  entro il termine del 31
dicembre, alla valutazione dell'attivita'  svolta dagli incaricati di
funzioni dirigenziali,  esprimendo il relativo giudizio  in relazione
alle  funzioni  ed  alle  responsabilita'  specifiche  stabilite  con
decreto ministeriale a  norma dell'articolo 24, comma  1, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
  2. Si  considera negativa la  valutazione quando al  dirigente sono
addebitati  l'inosservanza delle  direttive  ricevute  e i  risultati
negativi della gestione finanziaria,  tecnica e amministrativa, anche
determinati dallo  svolgimento di  attivita' di consulenza,  studio e
ricerca, ovvero dall'esercizio di  uffici ispettivi, cosi' da rendere
applicabile il  disposto dell'articolo  21 del decreto  legislativo 3
febbraio  1993,  n. 29,  e  successive  modificazioni e  integrazioni
ovvero, nei  confronti dei  magistrati, il disposto  dell'articolo 1,
comma 3, del presente regolamento.
  3.  La Commissione  non puo'  formulare valutazioni  negative senza
avere sentito il dirigente interessato.
  4. Il dirigente ha diritto  di presentare proprie osservazioni alla
Commissione anche rispetto ad una valutazione non negativa.
 
           Note all'art. 6:
            -  Per  il    testo del comma 1 dell'art. 24  del decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda  in  note  alle
          premesse.
            -    Per il  testo dell'art.  21 del  decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, si veda in note alle premesse.