Art. 7. Principi generali per il controllo e la valutazione dei dirigenti 1. I parametri di riferimento del controllo sull'attivita' amministrativa e i criteri di valutazione dei dirigenti devono essere conformi ai seguenti principi generali: a) utilizzazione delle relazioni dei responsabili delle direzioni generali e delle altre unita' organizzative, nonche' delle relazioni che, secondo modelli predefiniti, devono essere redatte a cura dei singoli dirigenti sottoposti a valutazione; b) verifica, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, della corretta gestione delle risorse, anche in ordine alla erogazione dei trattamenti economici accessori attribuiti ai dipendenti; c) valutazione dell'operato dei dirigenti tenendo conto in modo esplicito della correlazione tra le direttive impartite, gli obiettivi da perseguire e le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione dei dirigenti; d) adeguata ponderazione della conformita' ai principi di trasparenza e imparzialita' dell'attivita' amministrativa svolta; e) considerazione del grado di rispetto dei termini massimi previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi; f) considerazione dell'entita' e natura del contenzioso, con il personale dipendente o con terzi estranei all'amministrazione, anche stragiudiziale o inerente a conflitti sindacali, derivato dall'operato del dirigente; g) considerazione, per gli incarichi dirigenziali ispettivi, di consulenza, studio e ricerca, nonche' per quelli espletati presso gli uffici giudiziari, del grado di autonomia tecnica e funzionale, della rilevanza giuridica, economica e sociale dei provvedimenti predisposti, dei margini di discrezionalita' rispetto alle prescrizioni di norme giuridiche o alle istruzioni di organi sovraordinati, del livello di impegno e di disagio richiesto dalla specifica posizione, del livello di professionalita' e specializzazione richiesto, dell'eventuale coordinamento di altre professionalita', anche esterne all'amministrazione, ed anche nell'ambito di commissioni, gruppi di studio, organi collegiali.