Art. 7.
                  Principi generali per il controllo
                   e la valutazione dei dirigenti
  1.  I   parametri  di  riferimento  del   controllo  sull'attivita'
amministrativa e i criteri di valutazione dei dirigenti devono essere
conformi ai seguenti principi generali:
  a) utilizzazione  delle relazioni dei responsabili  delle direzioni
generali e delle altre  unita' organizzative, nonche' delle relazioni
che, secondo  modelli predefiniti, devono  essere redatte a  cura dei
singoli dirigenti sottoposti a valutazione;
  b)  verifica,  mediante valutazione  comparativa  dei  costi e  dei
rendimenti, della  corretta gestione  delle risorse, anche  in ordine
alla  erogazione dei  trattamenti economici  accessori attribuiti  ai
dipendenti;
  c)  valutazione dell'operato  dei dirigenti  tenendo conto  in modo
esplicito  della   correlazione  tra  le  direttive   impartite,  gli
obiettivi da perseguire e le risorse umane, finanziarie e strumentali
effettivamente poste a disposizione dei dirigenti;
  d)  adeguata   ponderazione  della   conformita'  ai   principi  di
trasparenza e imparzialita' dell'attivita' amministrativa svolta;
  e)  considerazione  del  grado  di  rispetto  dei  termini  massimi
previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
  f)  considerazione dell'entita'  e natura  del contenzioso,  con il
personale dipendente o con  terzi estranei all'amministrazione, anche
stragiudiziale   o   inerente   a   conflitti   sindacali,   derivato
dall'operato del dirigente;
  g)  considerazione, per  gli incarichi  dirigenziali ispettivi,  di
consulenza, studio e ricerca, nonche' per quelli espletati presso gli
uffici giudiziari, del grado di autonomia tecnica e funzionale, della
rilevanza   giuridica,   economica   e  sociale   dei   provvedimenti
predisposti,   dei   margini   di  discrezionalita'   rispetto   alle
prescrizioni  di  norme  giuridiche   o  alle  istruzioni  di  organi
sovraordinati, del  livello di impegno  e di disagio  richiesto dalla
specifica    posizione,   del    livello   di    professionalita'   e
specializzazione  richiesto,  dell'eventuale coordinamento  di  altre
professionalita',   anche  esterne   all'amministrazione,  ed   anche
nell'ambito di commissioni, gruppi di studio, organi collegiali.