Art. 8.
              Informazioni alle rappresentanze sindacali
  1.  La  Commissione, predisposti  i  parametri  di riferimento  del
controllo e delle valutazioni, ai sensi dell'articolo 5, lettera b) e
nel rispetto dei principi di  cui all'articolo 7, prima di sottoporli
al  Ministro   per  l'approvazione,  ne  informa   le  rappresentanze
sindacali  individuate  ai  sensi delle  disposizioni  dei  contratti
collettivi.
  2.  La  Commissione incontra  le  rappresentanze  sindacali che  ne
abbiano fatto richiesta in forma scritta entro il termine fissato con
l'atto di  comunicazione delle informazioni; la  Commissione comunica
al  Ministro   il  contenuto   delle  osservazioni   formulate  dalle
organizzazioni sindacali esprimendo il proprio parere al riguardo.
  3. Su richiesta  delle rappresentanze sindacali di cui  al comma 1,
la  Commissione  fornisce  informazioni in  ordine  alle  valutazioni
effettuate.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 8 giugno 1998
                                                   Il Ministro: Flick
Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1998
  Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 279