Art. 8. Informazioni alle rappresentanze sindacali 1. La Commissione, predisposti i parametri di riferimento del controllo e delle valutazioni, ai sensi dell'articolo 5, lettera b) e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7, prima di sottoporli al Ministro per l'approvazione, ne informa le rappresentanze sindacali individuate ai sensi delle disposizioni dei contratti collettivi. 2. La Commissione incontra le rappresentanze sindacali che ne abbiano fatto richiesta in forma scritta entro il termine fissato con l'atto di comunicazione delle informazioni; la Commissione comunica al Ministro il contenuto delle osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali esprimendo il proprio parere al riguardo. 3. Su richiesta delle rappresentanze sindacali di cui al comma 1, la Commissione fornisce informazioni in ordine alle valutazioni effettuate. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 giugno 1998 Il Ministro: Flick Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1998 Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 279