(Protocollo - art. 2)
                             ARTICOLO 2 
1. Ciascuno Stato membro puo', tramite una  dichiarazione  presentata
all'atto della firma del presente protocollo  o  in  qualsiasi  altro
momento successivo a detta firma, accettare la competenza della Corte
di  giustizia  delle  Comunita'  europee  a  pronunciarsi,   in   via
pregiudiziale, sull'interpretazione della convenzione sull'uso  della
tecnologia dell'informazione nel  settore  doganale  alle  condizioni
definite al paragrafo 2, lettera a) o al paragrafo 2, lettera b). 
2. Qualsiasi Stato membro, che presenti la dichiarazione  di  cui  al
paragrafo 1, puo' precisare che: 
a) ogni organo giurisdizionale di detto Stato membro, avverso le  cui
   decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto
   interno, ha la facolta' di chiedere alla Corte di giustizia  delle
   Comunita' europee di pronunciarsi, in via  pregiudiziale,  su  una
   questione sollevata in un giudizio  pendente  dinanzi  ad  essa  e
   relativa  all'interpretazione  della  convenzione  sull'uso  della
   tecnologia dell'informazione nel settore  doganale,  qualora  tale
   organo giurisdizionale reputi necessaria una decisione  su  questo
   punto per emanare la sua sentenza, ovvero 
b) ogni organo giurisdizionale di detto Stato membro ha  la  facolta'
   di chiedere alla Corte di giustizia  delle  Comunita'  europee  di
   pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione sollevata  in
   un   giudizio   pendente    dinanzi    ad    essa    e    relativa
   all'interpretazione della convenzione  sull'uso  della  tecnologia
   dell'informazione  nel  settore  doganale,  qualora  tale   organo
   giurisdizionale reputi necessaria una decisione  su  questo  punto
   per emanare la sua sentenza.