(Protocollo - art. 3)
                             ARTICOLO 3 
1. Si applicano il protocollo sullo statuto della Corte di  giustizia
delle Comunita' europee e il regolamento  di  procedura  della  Corte
stessa. 
2. In base allo statuto della  Corte  di  giustizia  delle  Comunita'
europee qualsiasi Stato membro ha la facolta' di presentare memorie o
osservazioni scritte alla corte di giustizia delle Comunita'  europee
nelle  cause  di  cui  e'  investita   a   norma   dell'articolo   1,
indipendentemente  dal  fatto  che  si  sia  avvalso  o  meno   della
dichiarazione di cui all'articolo 2.