ARTICOLO 3 1. Si applicano il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunita' europee e il regolamento di procedura della Corte stessa. 2. In base allo statuto della Corte di giustizia delle Comunita' europee qualsiasi Stato membro ha la facolta' di presentare memorie o osservazioni scritte alla corte di giustizia delle Comunita' europee nelle cause di cui e' investita a norma dell'articolo 1, indipendentemente dal fatto che si sia avvalso o meno della dichiarazione di cui all'articolo 2.