ARTICOLO 4 1. Il presente protocollo e' sottoposto agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali. 2. Gli Stati membri notificano al depositario il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo, nonche' le dichiarazioni presentate a norma dell'articolo 2. 3. Il presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro dell'Unione europea alla data dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo, che proceda per ultimo a tale formalita'. Tuttavia, la sua entrata in vigore avverra' non prima di quella della convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel settore doganale.