ARTICOLO 5 1. Il presente protocollo e' aperto alla firma di ogni Stato che divenga membro dell'Unione europea. 2. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario. 3. Fa fede il testo del presente protocollo, nella lingua dello Stato membro aderente, stabilito dal Consiglio dell'Unione europea. 4. Il presente protocollo entra in vigore nei confronti dello Stato membro aderente novanta giorni dopo la data di deposito del suo strumento di adesione, oppure alla data di entrata in vigore del presente protocollo, se quest'ultimo non e' ancora entrato in vigore allo scadere del suddetto periodo di novanta giorni.