(Protocollo - art. 5)
                             ARTICOLO 5 
1. Il presente protocollo e' aperto alla  firma  di  ogni  Stato  che
divenga membro dell'Unione europea. 
2. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario. 
3. Fa fede il testo del presente protocollo, nella lingua dello Stato
membro aderente, stabilito dal Consiglio dell'Unione europea. 
4. Il presente protocollo entra in vigore nei confronti  dello  Stato
membro aderente novanta giorni dopo  la  data  di  deposito  del  suo
strumento di adesione, oppure alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente protocollo, se quest'ultimo non e' ancora entrato in  vigore
allo scadere del suddetto periodo di novanta giorni.