ARTICOLO 7 1. Ogni Stato membro, Alta Parte contraente, puo' proporre emendamenti del presente protocollo. Qualsiasi proposta di emendamento e' trasmessa al depositario, che la comunica al Consiglio. 2. Gli emendamenti sono decisi dal Consiglio che ne raccomanda l'adozione agli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. 3. Gli emendamenti cosi' adottati entrano in vigore a norma delle disposizioni dell'articolo 4.