(Protocollo - art. 7)
                             ARTICOLO 7 
1.  Ogni  Stato  membro,  Alta  Parte   contraente,   puo'   proporre
emendamenti  del   presente   protocollo.   Qualsiasi   proposta   di
emendamento  e'  trasmessa  al  depositario,  che  la   comunica   al
Consiglio. 
2. Gli emendamenti  sono  decisi  dal  Consiglio  che  ne  raccomanda
l'adozione  agli   Stati   membri   secondo   le   rispettive   norme
costituzionali. 
3. Gli emendamenti cosi' adottati entrano in  vigore  a  norma  delle
disposizioni dell'articolo 4.