Art. 3.
  1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato in lire 15 milioni per l'anno 1998, in lire  3  milioni  per
l'anno  1999  ed  in  lire  15 milioni annue a decorrere dal 2000, si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  1998-2000, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente  "Fondo  speciale"
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica  per   l'anno   1998,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
  2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.