(Scambio di lettere 1-art. 1)
L'Ambasciatore di Svizzera 
                                                 Roma, 22 agosto 1996 
Reciproco riconoscimento  delle  maturita'  rilasciate  dalle  Scuole
svizzere in Italia e dalle Scuole italiane in Svizzera ai  soli  fini
dell'ammissione  alle  Istituzioni  universitarie   dei   due   Paesi
(Universita' e Politecnici in Svizzera;  Universita',  Politecnici  e
Istituti di Istruzione Superiore in Italia). 
Signor Direttore Generale, 
con riferimento alle Conclusioni della XVI sessione della Commissione
culturale consultiva italo-svizzera del 1 dicembre 1995 ad  Ascona  e
tenuto conto  dei  risultati  della  riunione  del  gruppo  misto  di
esperti,  tenutasi  il  4  aprile   1996   a   Berna,   relativa   al
riconoscimento dei titoli di studio, le  parti  italiane  e  svizzere
hanno redatto una bozza  di  scambio  di  lettere  per  il  reciproco
riconoscimento delle maturita' rilasciate dalle  Scuole  svizzere  in
Italia  e  dalle  Scuole  italiane   in   Svizzera   ai   soli   fini
dell'ammissione  alle  Istituzioni  universitarie   dei   due   Paesi
(Universita' e Politecnici in Svizzera;  Universita',  Politecnici  e
Istituti di Istruzione Superiore in Italia). Ho l'onore di informarLa
che l'Ufficio federale svizzero dell'educazione e della scienza, dopo
avere consultato le autorita' universitarie svizzere e i Dipartimenti
cantonali della pubblica istruzione, puo' accettare  le  disposizioni
della bozza  soprammenzionata.  Ho  l'onore  dunque  di  proporLe  il
seguente accordo, esposto negli otto punti sottoelencati. 
Articolo 1 
Ai soli fini dell'immatricolazione alle Universita' e ai  Politecnici
svizzeri sono  equiparati  alla  maturita'  svizzera,  i  diplomi  di
maturita'  rilasciati  dagli  Istituti  secondari  di  secondo  grado
riconosciuti dallo Stato italiano di cui all'elenco allegato.