Articolo 4 Le Scuole svizzere di cui all'art. 2 si attengono alle condizioni qui di seguito stabilite: - insegnamento della lingua e cultura italiana secondo programmi concordati ai sensi dell'art. 6; - lo svolgimento di detti programmi e' affidato a docenti di lingua madre italiana, nominati di intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione. Il loro trattamento economico e' a carico delle scuole; - un rappresentante del governo italiano partecipa quale commissario agli esami di lingua e cultura italiana; le relative spese sono a carico delle Scuole svizzere; - la prova di lingua e cultura italiana, nella fase di transizione (1997-1999) vertera' sui programmi dell'ultimo anno per la sessione di esami del 1997, su quelli degli ultimi due anni nella sessione di esami del 1998 e su quelli degli ultimi tre anni nella sessione di esami del 1999; - ispezioni periodiche alle Scuole svizzere di cui all'art. 2 da parte italiana vengono effettuate allo scopo di accertare l'applicazione dei programmi di insegnamento della lingua e cultura italiana.