(Scambio di lettere 1-art. 4)
Articolo 4 
Le Scuole svizzere di cui all'art. 2 si attengono alle condizioni qui
di seguito stabilite: 
- insegnamento della lingua  e  cultura  italiana  secondo  programmi
concordati ai sensi dell'art. 6; 
- lo svolgimento di detti programmi e' affidato a docenti  di  lingua
  madre italiana, nominati di intesa con il Ministero della  Pubblica
  Istruzione. Il loro trattamento economico e' a carico delle scuole;
  -  un  rappresentante  del   governo   italiano   partecipa   quale
  commissario agli esami di lingua e cultura  italiana;  le  relative
  spese sono a carico delle Scuole svizzere; 
- la prova di lingua e cultura italiana, nella  fase  di  transizione
  (1997-1999) vertera' sui programmi dell'ultimo anno per la sessione
  di esami del 1997, su quelli degli ultimi due anni  nella  sessione
  di esami del 1998 e su quelli degli ultimi tre anni nella  sessione
  di esami del 1999; 
- ispezioni periodiche alle Scuole svizzere  di  cui  all'art.  2  da
  parte  italiana  vengono  effettuate  allo   scopo   di   accertare
  l'applicazione dei programmi di insegnamento della lingua e cultura
  italiana.