(Scambio di lettere 1-art. 5)
Articolo 5 
La parte italiana e' disposta a prendere in considerazione  eventuali
analoghe condizioni che  in  futuro  la  parte  svizzera,  a  livello
cantonale o federale, potra' decidere riguardo agli Istituti italiani
di cui all'art. 1.