(Scambio di lettere 1-art. 7)
Articolo 7 
Gli alunni provenienti  dalle  Scuole  svizzere  di  cui  all'art.  2
possono proseguire gli studi presso le Scuole italiane di  istruzione
secondaria di secondo grado secondo le modalita'  previste  dall'art.
192 comma 3 del Decreto Legislativo 16/4/94 n. 297.