(Scambio di lettere 1-art. 8)
Articolo 8 
Le due Parti, nelle more  della  ratifica  legislativa  del  presente
Scambio  di   Lettere,   adotteranno   appositi   provvedimenti   per
consentire, fin dall'anno  accademico  1996/1997,  l'ammissione  alle
Universita', Politecnici ed Istituti di Istruzione Superiore dei  due
Paesi, degli alunni delle rispettive Scuole di cui agli artt. 1 e  2,
in possesso dei diplomi conseguiti alle  condizioni  stabilite  dalla
presente intesa. 
Qualora il Suo Governo concordi con quanto  precede,  ho  l'onore  di
proporLe che la presente Lettera e la Sua risposta  costituiscano  un
Accordo tra i nostri due Governi che entrera' in  vigore  al  momento
del perfezionamento delle notifiche con cui le  Parti  si  comunicano
l'avvenuto espletamento delle procedure previste  dalle  legislazioni
nazionali. 
Quest'Accordo  puo'  essere  denunziato  in  qualsiasi  momento,  con
preavviso di un anno. 
                                                     Dante MARTINELLI 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico