(Scambio di lettere 2-art. 1)
                                               Roma, 6 settembre 1996 
Ministero degli Affari Esteri 
    IL DIRETTORE GENERALE 
  DELLE RELAZIONI CULTURALI 
Eccellenza, 
  ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data 22 agosto
1996, il cui testo e' il seguente: 
  "Signor Direttore Generale, 
  con riferimento alle Conclusioni della XVI sessione della 
  Commissione culturale consultiva italo-svizzera del 1 dicembre 1995 
  ad Ascona e tenuto conto dei risultati della riunione del gruppo 
  misto di esperti, tenutasi il 4 aprile 1996 a Berna, relativa al 
  riconoscimento dei titoli di studio, le parti italiana e svizzera 
  hanno redatto una bozza di scambio di lettere per il reciproco 
  riconoscimento delle maturita' rilasciate dalle Scuole svizzere in 
  Italia e dalle Scuole italiane in Svizzera ai soli fini 
  dell'ammissione alle Istituzioni universitarie dei due Paesi 
  (Universita' e Politecnici in Svizzera; Universita', Politecnici e 
  Istituti di Istruzione Superiore in Italia). Ho l'onore di 
  informarLa che l'Ufficio federale svizzero dell'educazione e della 
  scienza, dopo avere consultato le autorita' universitarie svizzere 
  e i Dipartimenti cantonali della pubblica istruzione, puo' 
  accettare le disposizioni della bozza soprammenzionata. Ho l'onore 
  dunque di proporLe il seguente accordo, esposto  negli  otto  punti
sottoelencati. 
  Articolo 1 
Ai soli fini dell'immatricolazione alle Universita' e ai  Politecnici
svizzeri sono  equiparati  alla  maturita'  svizzera,  i  diplomi  di
maturita'  rilasciati  dagli  Istituti  secondari  di  secondo  grado
riconosciuti dallo Stato italiano di cui all'elenco allegato.