(Scambio di lettere 2-art. 2)
  Articolo 2 
Ai soli fini dell'immatricolazione alle  Universita',  Politecnici  e
istituti  di  Istruzione  Superiore  italiani,   i   diplomi   finali
rilasciati dalle competenti autorita' cantonali o federali conseguiti
in base ad esame di maturita' dagli allievi delle Scuole svizzere  di
cui all'elenco allegato sono equiparati ai  diplomi  finali  italiani
dell'istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.