(Scambio di lettere 2-art. 4)
  Articolo 4 
Le Scuole svizzere di cui all'art. 2 si attengono alle condizioni qui
di seguito stabilite: 
- insegnamento della lingua  e  cultura  italiana  secondo  programmi
concordati ai sensi dell'art. 6; 
- lo svolgimento di detti programmi e' affidato a docenti  di  lingua
madre italiana, nominati di intesa con il  Ministero  della  Pubblica
Istruzione. Il loro trattamento economico e' a carico delle scuole; 
- un rappresentante del governo italiano partecipa quale  commissario
agli esami di lingua e cultura italiana; le  relative  spese  sono  a
carico delle Scuole svizzere; 
- la prova di lingua e cultura italiana, nella  fase  di  transizione
(1997-1999) vertera' sui programmi dell'ultimo anno per  la  sessione
di esami del 1997, su quelli degli ultimi due anni nella sessione  di
esami del 1998 e su quelli degli ultimi tre anni  nella  sessione  di
esami del 1999; 
- ispezioni periodiche alle Scuole svizzere  di  cui  all'art.  2  da
parte  italiana  vengono   effettuate   allo   scopo   di   accertare
l'applicazione dei programmi di insegnamento della lingua  e  cultura
italiana.