(Scambio di lettere 2-art. 6)
  Articolo 6 
a) I criteri di scelta e di  nomina  degli  insegnanti  di  lingua  e
cultura italiana, le procedure e i tempi di nomina, i programmi ed il
numero di ore settimanali di  insegnamento  per  tale  disciplina,  i
criteri di comparazione del voto o  giudizio  finale  dei  rispettivi
diplomi, saranno definiti da uno specifico comitato tecnico misto  le
cui  decisioni  costituiranno  un  annesso  al  presente  Scambio  di
Lettere. 
b) Il Comitato tecnico misto e' convocato, per  le  vie  diplomatiche
con cadenza biennale, anche per: 
-  verificare  l'estensibilita'  della  presente  intesa   ad   altre
istituzioni scolastiche che soddisfino le condizioni  previste  dalla
medesima; 
- prendere atto delle eventuali modifiche alla posizione giuridica  o
alla consistenza numerica delle Istituzioni scolastiche di  cui  agli
allegati elenchi,  modifiche  gia'  notificate  per  via  diplomatica
all'altra Parte al momento del loro verificarsi; 
- proporre aggiornamenti a quanto concordato sub a) e con riferimento
all'art. 5 per il necessario adeguamento alle modifiche che dovessero
intervenire negli ordinamenti scolastici dei due Paesi. 
c) Le proposte del Comitato tecnico misto di cui al predetto punto b)
saranno rese esecutive attraverso formale Scambio di Lettere.