Art. 32 
Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore
                                eta' 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30) 
 
  1. Al compimento  della  maggiore  eta',  allo  straniero  nei  cui
confronti sono state applicate le disposizioni  di  cui  all'articolo
31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo
2 della legge 4 maggio  1983,  n.  184,  puo'  essere  rilasciato  un
permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al  lavoro,  di
lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di  cura.  Il
permesso di soggiorno per accesso al lavoro  prescinde  dal  possesso
dei requisiti di cui all'articolo 23. 
 
          Nota all'art. 32:
            - Si riporta il testo dell'art. 2 della  legge  4  maggio
          1983, n. 184 (per l'argomento v. nelle note all'art. 31):
            "Art.  2. - Il minore che sia temporaneamente privo di un
          ambiente familiare idoneo puo' essere affidato ad  un'altra
          famiglia,  possibilmente con figli minori, o ad una persona
          singola, o ad una comunita' di tipo familiare, al  fine  di
          assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.
            Ove   non   sia   possibile  un  conveniente  affidamento
          familiare, e' consentito  il  ricovero  del  minore  in  un
          istituto  di  assistenza pubblico o privato, da realizzarsi
          di preferenza nell'ambito della regione  di  residenza  del
          minore stesso".