IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visto  il  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n  200,  recante
attuazione  dell'articolo 3  della legge  6  marzo 1992,  n. 216,  in
materia di  riordino delle carriere  del personale non  direttivo del
Corpo di polizia penitenziaria;
  Visti gli articoli 24 e 28 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443, cosi' come modificati dal decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 200;
  Ritenuta la necessita'  di stabilire le modalita'  dei concorsi per
l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo
di   polizia  penitenziaria,   la   composizione  delle   commissioni
esaminatrici, le materie oggetto d'esame,  le categorie dei titoli da
ammettere  a  valutazione,  il  punteggio  massimo  da  attribuire  a
ciascuna  categoria  di  titoli,  le modalita'  di  attuazione  ed  i
programmi del corso;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 30 giugno 1997;
  Data  comunicazione al  Presidente  del Consiglio  dei Ministri  ai
sensi dell'articolo 17 della citata legge  23 agosto 1988, n. 400, il
16 1ug1io 1998;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                          Prova preliminare
  1. Per l'accesso alla qualifica  iniziale del ruolo degli ispettori
del Corpo di polizia penitenziaria, mediante concorso pubblico, fermo
restando il  possesso dei requisiti previsti  dall'articolo 24, comma
3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, l'ammissione alle
prove di  esame ed agli  accertamenti psicofisici ed  attitudinali e'
preceduta  da  una prova  preliminare  consistente  in una  serie  di
domande  a  risposta  a  scelta  multipla,  vertenti  sulle  seguenti
materie: elementi di diritto  penale, elementi di diritto processuale
penale, elementi sull'ordinamento dell'amministrazione penitenziaria,
elementi    di   diritto    penitenziario,   elementi    di   diritto
costituzionale,  elementi di  diritto amministrativo  ed elementi  di
diritto civile  nelle parti  concernenti le  persone, la  famiglia, i
diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti.
  2. Ai fini della predisposizione  delle domande a risposta a scelta
multipla,  l'amministrazione   e'  autorizzata  ad   avvalersi  della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
  3.  La  commissione  stabilisce  preventivamente  il  numero  delle
domande da predisporre  ed i criteri di valutazione della  prova e di
attribuzione dei punteggi.
  4.  La  durata  della   prova  preliminare  sara'  stabilita  dalla
commissione prima dell'inizio della medesima.
  5. La commissione estrarra' di volta  in volta, la serie di domande
a risposta a scelta multipla da sottoporre ai candidati.
  6. La  correzione degli  elaborati puo'  essere effettuata  anche a
mezzo di  strumentazioni automatiche  ed utilizzando  procedimenti di
lettura ottica.
  7.  La prova  preliminare  si intende  superata  dai candidati  che
abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi.
  8. Superata la  prova preliminare i candidati  sono sottoposti agli
accertamenti  psicofisici  ed  attitudinali  il  cui  svolgimento  e'
disciplinato dagli articoli 106, 107 e 108 del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Si riporta   il testo   dell'art.   24  del    decreto
          legislativo    30  ottobre  1992, n. 443 (Ordinamento   del
          personale del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  a  norma
          dell'art.  14,  comma  1,  della legge 14 dicembre 1990, n.
          395) cosi'  come  modificato  dal  decreto  legislativo  12
          maggio  1995, n.  200 (Attuazione dell'art.  3 della  legge
          6 marzo  1992, n.  216,  in  materia  di   riordino   delle
          carriere    del    personale    non  direttivo del Corpo di
          polizia penitenziaria):
            "Art. 24 (Nomina nel  ruolo    di  ispettore  di  polizia
          penitenziaria).    - 1.   L'assunzione degli   ispettori di
          polizia  penitenziaria avviene mediante:
               a) concorso pubblico;
               b) concorso interno per titoli di servizio ed esami;
            2. I concorsi di cui  al  comma  1  si  svolgono  con  le
          modalita' di cui alle lettere a) e b) dell'art. 28.
            3.  Al  concorso  di  cui al comma 1, lettera a), possono
          partecipare i cittadini italiani in possesso  dei  seguenti
          requisiti:
              godimento dei diritti civili e politici;
            eta'  non  inferiore agli  anni diciotto e  non superiore
          agli anni trentadue;
            idoneita' fisica,  psichica ed attitudinale al   servizio
          di polizia penitenziaria;
            titolo di studio di scuola media superiore o equivalente.
            4.  A    parita' di   merito l'appartenenza alla  polizia
          penitenziaria costituisce   titolo di    preferenza,  fermi
          restando  gli    altri  titoli preferenziali previsti dalle
          norme vigenti.
            5.  Non  sono  ammessi  al concorso coloro che sono stati
          espulsi dalle Forze   armate,  dai    Corpi    militarmente
          organizzati    o destituiti  da pubblici uffici,  che hanno
          riportato   condanne a pena    detentiva  per  delitto  non
          colposo o sono stati sottoposti a misure di prevenzione.
            6. I  vincitori di concorso,  di cui al comma  1, lettere
          a)  e b), sono nominati allievi vice ispettori".
            -  Si  trascrive il testo dell'art. 28 del citato decreto
          legislativo 30 ottobre 1992, n. 443:
            "Art. 28 (Nomina a vice ispettore). - 1. La nomina a vice
          ispettore si consegue:
            a)  nel limite  del 50  per  cento dei  posti disponibili
          mediante  concorso    pubblico,  comprendente    una  prova
          scritta  ed    un colloquio secondo le modalita'  stabilite
          dall'art. 16 della  legge 15 dicembre 1990,  n. 395,  e con
          l'osservanza delle  disposizioni dell'art.  26 della  legge
          1  febbraio  1989, n. 53, e dell'art. 5 del decreto-legge 4
          ottobre 1990,  n.    276,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  30 novembre   1990, n.  359,  con  riserva di
          un   sesto   dei posti   agli appartenenti al    ruolo  dei
          sovrintendenti  in possesso del  titolo di studio di scuola
          media superiore;
            b)     nel  limite    del  50    per  cento    dei  posti
          disponibili,  mediante  concorso  interno  per  titoli   di
          servizio  per esame, consistente in una prova scritta ed in
          un colloquio, riservato al personale del Corpo  di  polizia
          penitenziaria    che  espleta    funzioni  di  polizia   in
          possesso, alla data del bando che indice  il  concorso,  di
          anzianita'  di  servizio non inferiore   a sette  anni, del
          titolo di  studio di   scuola media superiore,    e    che,
          nell'ultimo     biennio,    non    abbia    riportato    la
          deplorazione o sanzione disciplinare piu'  grave  ed  abbia
          riportato  un  giudizio  complessivo    non  inferiore    a
          "buono". Il   30 per   cento dei posti    disponibili    e'
          riservato     agli     appartenenti     al     ruolo    dei
          sovrintendenti, anche se  privi del titolo di  studio    di
          scuola media superiore.
            2.  I vincitori  del concorso di cui al comma  1, lettera
          b), devono frequentare un corso di formazione della  durata
          di sei mesi.
            3.  Le    modalita' dei concorsi  di cui  al comma 1,  la
          composizione delle  commissioni esaminatrici,   le  materie
          oggetto dell'esame,  le categorie di titoli da ammettere  a
          valutazione,  il  punteggio  massimo  da    attribuire    a
          ciascuna   categoria di    titoli,    le    modalita'    di
          attuazione  ed    i programmi del  corso sono stabiliti con
          decreto del Ministro di grazia e giustizia.
            4. Il corso  semestrale di cui al comma 2    puo'  essere
          ripetuto una sola volta.  Gli allievi  che abbiano superato
          gli esami  finali del corso  conseguono l'idoneita'  per la
          nomina  a    vice  ispettore.   Gli allievi che non abbiano
          superato   i predetti esami  sono  restituiti  al  servizio
          d'istituto   e  sono  ammessi  alla   frequenza  del  corso
          successivo.
            5.    Sono  dimessi    dal  corso   gli allievi   che per
          qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza.
            6.    Si  applicano,     in  quanto     compatibili,   le
          disposizioni di  cui all'art. 18.
            7.  Il    personale appartenente ai ruoli   della polizia
          penitenziaria che  partecipa ai  corsi di  cui al  comma 2,
          conserva la  qualifica rivestita all'atto dell'ammissione".
            - Si trascrive il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto  1988, n.  400, recante:  "Discipline dell'attivita'
          di Governo  e riordinamento della Presidenza del  Consiglio
          dei Ministri":
            "Art.    17  (Regolamenti).    -   1. Con   decreto   del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato che deve pronunziarsi entro  novanta  giorni    dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)      l'organizzazione     il   funzionamento     delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
            e)  l'organizzazione  del  lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
            2.     Con      decreto      del    Presidente      della
          Repubblica,      previa deliberazione   del Consiglio   dei
          Ministri,  sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati  i
          regolamenti   per la disciplina  delle materie, non coperte
          da riserva assoluta di legge prevista  dalla  Costituzione,
          per    le quali   le  leggi della  Repubblica, autorizzando
          l'esercizio della  potesta'  regolamentare   del   Governo,
          determinano   le  norme generali regolatrici  della materia
          e dispongono   l'abrogazione delle norme    vigenti,    con
          effetto     dell'entrata     in    vigore    delle    norme
          regolamentari.
            3.  Con decreto   ministeriale possono   essere  adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la    denominazione     di ''Regolamento'',  sono  adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficale".
           Note all'art. 1:
            -    Per il  testo dell'art.  24 del  decreto legislativo
          30 ottobre 1992, n. 443, vedasi nelle note alle premesse.
            - Si  riporta il  testo degli  articoli 106, 107   e  108
          del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443:
            "Art.    106      (Commissioni   per   gli   accertamenti
          psicofisici   ed attitudinali).   - 1.   I  candidati    ai
          concorsi    per  allievo   agente e allievo   ispettore del
          Corpo  di polizia  penitenziaria prima  degli esami scritti
          previsti dai rispettivi   bandi sono  sottoposti  a  visita
          psicofisica ed a prove attitudinali.
            2.  Coloro  che  risultino idonei   al servizio nel Corpo
          sono chiamati a sostenere le prove scritte.
            3. Gli accertamenti psicofisici  sono effettuati  da  una
          commissione  composta da un primo dirigente medico,  che la
          presiede, e da quattro medici   incaricati  del    servizio
          sanitario      dell'Amministrazione  penitenziaria   ovvero
          individuabili  secondo le   modalita' di   cui al  comma  2
          dell'art. 121.
            4.  Superata  la  visita  psicofisica,  i  candidati sono
          sottoposti alle prove  attitudinali da   una    commissione
          composta  da un  funzionario dirigente dell'Amministrazione
          penitenziaria  che    la  presiede,  da  due  funzionari di
          qualifica non   inferiore alla   ottava in    possesso  del
          titolo    di  selettore    e  da   due psicologi   o medici
          specializzati  in  psicologia,  individuati  ai  sensi  del
          secondo  comma  dell'art.  120 del decreto   del Presidente
          della Repubblica  29 aprile   1976, n.   431  e  successive
          modificazioni.
            5.  Qualora   il numero   dei candidati superi  il numero
          delle mille unita', le  commissioni di   cui al    presente
          articolo    possono  essere integrate   di   un numero   di
          componenti   tali  da    permettere,    unico  restando  il
          presidente, la suddivisione in sottocommissioni.
            6.  Le  funzioni di segretario delle predette commissioni
          sono  svolte  da    un  funzionario    dell'Amministrazione
          penitenziaria  con qualifica non inferiore alla VIII".
            "Art.  107   (Accertamento dei requisiti  psicofisici). -
          1.    Ai  fini  dell'accertamento        dei      requisiti
          psicofisici      il   candidato    e' sottoposto   ad esame
          clinico  generale    ed  a    prove  strumentali     e   di
          laboratorio.
            2.   Per     gli  accertamenti  psicofisici    di  natura
          specialistica  e le prove strumentali e di  laboratorio  il
          Ministero  di  grazia  e  giustizia  e'    autorizzato   ad
          avvalersi  di  personale  qualificato,   mediante  contatto
          di      diritto  privato     corrispondendo  ad  esso    la
          retribuzione che sara' stabilita  con decreto del  Ministro
          di    grazia  e giustizia, di concerto  con il Ministro del
          tesoro,  e  che  non     puo'  superare   la   retribuzione
          spettante       al     personale     di      pari     grado
          dell'Amministrazione statale.
            3. Avverso al giudizio di  non  idoneita',  il  candidato
          puo'  proporre  ricorso, nel termine di trenta giorni dalla
          data della notifica.
            4. Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione
          medica di seconda  istanza  presieduta  da  un    dirigente
          medico superiore e da due dirigenti medici.
            5.    Il  giudizio   di idoneita'   o   di non  idoneita'
          espresso  dalla commissione medica  di seconda istanza   e'
          definitivo  e    comporta,  in  caso  di  non    idoneita',
          l'esclusione dal concorso  che viene disposta  con  decreto
          motivato dal Ministro di grazia e giustizia".
            "Art.  108 (Accertamento   dei requisiti attitudinali). -
          1.  Ai  fini  dell'accertamento    del      possesso    dei
          requisiti    attitudinali,  al candidato e' proposta, dalla
          commissione   dei  selettori,  una  serie  di  domande    a
          risposta   sintetica  o a  scelta  multipla, collettive  ed
          individuali, integrata da un colloquio.
            2.  Le   domande a   risposta   sintetica   o   a  scelta
          multipla    sono predisposte avuto  riguardo alle  funzioni
          ed  ai compiti  propri dei ruoli  e delle  qualifiche   cui
          il  candidato   stesso  aspira e  sono approvati, di  volta
          in volta, con  decreto del Ministro di  grazia e giustizia,
          su proposta  del direttore   generale  dell'Amministrazione
          penitenziaria.
            3.  Avverso  al  giudizio  di non idoneita', il candidato
          puo' proporre ricorso, nel termine di trenta  giorni  dalla
          data della notifica.
            4. Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione
          medica  di  seconda  istanza  presieduta  da un   dirigente
          medico superiore e da due primi dirigenti.
            5.  Il  giudizio    di  idoneita'  o  di  non  idoneita',
          riportato   in  sede  di    accertamento  delle    qualita'
          attitudinali   dalla commissione   di seconda  istanza,  e'
          definitivo   e     comporta,  in  caso  di  non  idoneita',
          l'esclusione dal concorso che viene  disposta  con  decreto
          motivato del Ministro di grazia e giustizia.
            6.  Le  domande a risposta sintetica  o a scelta multipla
          di cui al comma   2 sono    aggiornate    sulla    base  di
          contatti   e relazioni  con istituti specializzati pubblici
          universitari, per  seguire  i  progressi  della  psicologia
          applicata, in campo nazionale ed internazionale".