Art. 2. 
                      Commissione esaminatrice 
  1. La commissione  esaminatrice  per  lo  svolgimento  della  prova
preliminare nonche'  delle  prove  di  esame  di  cui  al  successivo
articolo 3 del presente decreto e' composta da un  presidente  scelto
tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore in
servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria  e
da  altri  quattro  membri,  uno  dei  quali  professore   d'istituto
d'istruzione secondaria di secondo grado in una o piu' delle  materie
sulle quali verte la  prova  e  tre  funzionari  dell'amministrazione
penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava. 
  2.   Svolge   le   funzioni   di    segretario    un    funzionario
dell'amministrazione  penitenziaria  con  qualifica   non   inferiore
all'ottava in servizio presso  il  Dipartimento  dell'amministrazione
penitenziaria. 
  3 . Alla commissione sono aggregati membri aggiunti per  gli  esami
di lingue straniere. 
  4. Qualora il numero  dei  candidati  superi  il  numero  di  mille
unita', la commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata
di un numero di componenti tali  da  permettere,  unico  restando  il
presidente, la suddivisione in sottocommissioni e  di  un  segretario
aggiunto. 
  5. Per supplire ad eventuali temporanee assenze  o  impedimenti  di
uno dei  componenti  o  del  segretario  della  commissione  e  delle
sottocommissioni, puo' essere  prevista  la  nomina  di  uno  o  piu'
componenti  supplenti  e  di  uno  o  piu'  segretari  supplenti,  da
effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione  della  commissione
esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.