Art. 2. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova preliminare nonche' delle prove di esame di cui al successivo articolo 3 del presente decreto e' composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e da altri quattro membri, uno dei quali professore d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado in una o piu' delle materie sulle quali verte la prova e tre funzionari dell'amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava. 2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 3 . Alla commissione sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere. 4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unita', la commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto. 5. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione e delle sottocommissioni, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.