Art. 4.
                         Corso di formazione
  1.  Ottenuta la  nomina, gli  allievi viceispettori  frequentano un
corso  preordinato  alla  formazione tecnico  professionale,  con  le
modalita' di cui  all'articolo 25 del decreto  legislativo 30 ottobre
1992, n. 443.
  2. I moduli  didattici di contenuto teorico e  di tecnica operativa
del  suddetto   corso  hanno   cadenza  bimestrale.  Le   materie  di
insegnamento  vengono individuate  nelle aree  tematiche relative  al
sistema penale,  al sistema  penitenziario, al  sistema organizzativo
centrale  e periferico,  alle  cognizioni tecniche  che connotano  la
professionalita' e  il ruolo dell'ispettore con  particolare riguardo
ai  metodi e  alla organizzazione  dei servizi  della sicurezza,  del
trattamento penitenziario ed alla gestione delle risorse umane.
  3. Le aree tematiche di  cui al precedente comma saranno articolate
secondo i  programmi di  cui all'allegato a)  per il  sistema penale,
all'allegato b) per il sistema  penitenziario, all'allegato c) per il
sistema organizzativo centrale e periferico, agli allegati d), e), f)
per  quanto  attiene  alle   cognizioni  tecniche  che  connotano  la
professionalita' e  il ruolo dell'ispettore con  particolare riguardo
ai  metodi e  alla organizzazione  dei servizi  della sicurezza,  del
trattamento penitenziario ed alla gestione delle risorse umane.
 
           Nota all'art. 4:
            -  Si riporta   il testo dell'art. 25 del  citato decreto
          legislativo 30 ottobre 1992, n. 443:
            "Art.  25  (Corsi  per  la  nomina   a   vice   ispettore
          di    polizia penitenziaria). - 1.  Ottenuta la nomina, gli
          allievi   vice   ispettori   di    polizia    penitenziaria
          frequentano,    presso  l'apposito istituto, un corso della
          durata di diciotto mesi, preordinato alla  loro  formazione
          tecnico  professionale  di agenti di   pubblica sicurezza e
          ufficiali di polizia    giudiziaria,    alla     conoscenza
          dei    metodi    e   della organizzazione  del  trattamento
          penitenziario   e  dei  servizi  di sicurezza;  durante  il
          corso   essi  sono  sottoposti  a   selezione  attitudinale
          anche    per  l'accertamento della idoneita'  a servizi che
          richiedono particolare qualificazione.
            2. Gli  allievi vice   ispettori, che   abbiano  ottenuto
          giudizio   di   idoneita'     al  servizio    di    polizia
          penitenziaria   quali  ispettori    e  superato  gli  esami
          scritti  e  orali  e  le prove pratiche di fine corso, sono
          nominati    vice  ispettori    in  prova;    essi  prestano
          giuramento  e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria
          finale.
            3.  Gli  allievi  vice ispettori durante   i primi dodici
          mesi di corso non possono   essere impiegati   in  servizio
          di  istituto;    nel  periodo  successivo  possono  esserlo
          esclusivamente a fine di addestramento per il  servizio  di
          ispettore   e   per   un periodo    complessivamente    non
          superiore a due mesi.
            4.   I  vice ispettori  in  prova  sono  assegnati, sulla
          base   dei risultati  della  selezione  attitudinale,    al
          servizio  di  istituto,  per  compiere  un periodo di prova
          della durata di sei mesi".