Art. 5.
                           Prove di esame
  1.  Per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori
del  Corpo della polizia penitenziaria, mediante concorso interno per
titoli  di  servizio  ed esami, i candidati in possesso dei requisiti
previsti   dall'articolo   28,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo  30  ottobre  1992, n. 443, sono chiamati a sostenere una
prova  scritta  vertente  su  elementi di diritto penale e di diritto
penitenziario  e  un  colloquio al quale sono ammessi i candidati che
abbiano  riportato  una  votazione  non  inferiore a sei decimi nella
prova scritta.
  2. Il colloquio verte, oltre che sugli elementi di diritto penale e
di  diritto  penitenziario  oggetto  della  prova  scritta, anche su,
nozioni  di  diritto  processuale penale, con particolare riferimento
alle norme concernenti l'attivita' di polizia giudiziaria, su nozioni
di diritto costituzionale e di diritto civile nelle parti concernenti
le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela
dei diritti.
  3  .  Il  colloquio  non si intende superato se il candidato non ha
riportato almeno la votazione di sei decimi.
  4.  I  candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una
prova  facoltativa  in  una delle seguenti lingue straniere: inglese,
francese, tedesco.
  5.  Ai candidati che superano la prova facoltativa e' attribuito un
punteggio  fino  ad  un  massimo  di  0,50,  che va aggiunto a quello
ottenuto nel colloquio.
  6.  La votazione complessiva e' data dalla somma dei voti riportati
nelle  prove  di esame e del punteggio attribuito ai titoli ammessi a
valutazione.
 
           Nota all'art. 5:
            -    Per il  testo dell'art.  28 del  decreto legislativo
          30 ottobre 1992, n. 443, vedasi in nota alle premesse.