Art. 5. Prove di esame 1. Per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo della polizia penitenziaria, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, i candidati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono chiamati a sostenere una prova scritta vertente su elementi di diritto penale e di diritto penitenziario e un colloquio al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova scritta. 2. Il colloquio verte, oltre che sugli elementi di diritto penale e di diritto penitenziario oggetto della prova scritta, anche su, nozioni di diritto processuale penale, con particolare riferimento alle norme concernenti l'attivita' di polizia giudiziaria, su nozioni di diritto costituzionale e di diritto civile nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti. 3 . Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha riportato almeno la votazione di sei decimi. 4. I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco. 5. Ai candidati che superano la prova facoltativa e' attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0,50, che va aggiunto a quello ottenuto nel colloquio. 6. La votazione complessiva e' data dalla somma dei voti riportati nelle prove di esame e del punteggio attribuito ai titoli ammessi a valutazione.
Nota all'art. 5: - Per il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, vedasi in nota alle premesse.