Art. 6.
                          Titoli di servizio
  1.  Le  categorie dei  titoli  da  ammettere  a valutazione  ed  il
punteggio massimo da attribuire a  ciascuna categoria di titoli, sono
stabiliti come segue:
  a) giudizi complessivi del quinquennio anteriore: fino a punti 26;
  b)  qualita'  delle  funzioni  svolte, come  dedotte  dai  rapporti
informativi,  con particolare  riferimento alla  specifica competenza
professionale dimostrata ed al grado di responsabilita' assunta anche
in relazione alla sede di servizio: fino a punti 11;
  c)   incarichi  e   servizi   speciali   conferiti  con   specifico
provvedimento  dell'Amministrazione,  che   comportino  un  rilevante
aggravio  di  lavoro  e   presuppongano  una  particolare  competenza
professionale: fino a punti 6;
  d)  titoli   attinenti  alla   formazione  ed   al  perfezionamento
professionale  del candidato,  con particolare  riguardo al  profitto
tratto dai corsi professionali: fino a punti 5;
    e) speciali riconoscimenti: fino a puni 2.
  2. Nell'ambito delle suddette categorie la commissione esaminatrice
determina  i  titoli  valutabili  ed  i criteri  di  massima  per  la
valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
  3. Le  somme dei punti  assegnati per ciascuna categoria  di titoli
sono  divisi per  il  numero  dei votanti  ed  i relativi  quozienti,
calcolati al  cinquantesimo, sono sommati  tra loro. Il  totale cosi'
ottenuto e'  quindi diviso per  cinque ed il quoziente,  calcolato al
cinquantesimo, costituisce  il punteggio  di merito  attribuito dalla
commissione.
  4. La valutazione  dei titoli e' effettuata nei  confronti dei soli
candidati che abbiano superato le prove di esame.