Art. 7. 
                      Commissione esaminatrice 
  1. La commissione  esamimatrice  per  lo  svolgimento  delle  prove
d'esame e' composta da un presidente  scelto  tra  i  funzionari  con
qualifica non inferiore a dirigente superiore in servizio  presso  il
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e  da  altri  quattro
membri, uno dei quali professore d'istituto  d'istruzione  secondaria
di secondo grado in una o piu' delle materie  sulle  quali  verte  la
prova  e  tre  funzionari  dell'amministrazione   penitenziaria   con
qualifica non inferiore all'ottava. 
  2.   Svolge   le   funzioni   di    segretario    un    funzionario
dell'amministrazione  penitenziaria  con  qualifica   non   inferiore
all'ottava in servizio presso  il  Dipartimento  dell'amministrazione
penitenziaria. 
  3. Alla commissione sano aggregati membri aggiunti per gli esami di
lingue straniere. 
  4. Qualora il numero  dei  candidati  superi  il  numero  di  mille
unita', la commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata
di un numero di componenti tali  da  permettere,  unico  restando  il
presidente, la suddivisione in sottocommissioni e  di  un  segretario
aggiunto. 
  5. Per supplire ad eventuali temporanee assenze  e  impedimenti  di
uno dei  componenti  o  del  segretario  della  commissione  e  delle
sottocommissioni, puo' essere  prevista  la  nomina  di  uno  o  piu'
componenti  supplenti  e  di  uno  o  piu'  segretari  supplenti,  da
effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione  della  commissione
esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.