Art. 2.
                        Disposizioni generali
                    sui privilegi e le immunita'
  1. I privilegi e le immunita' indicati negli articoli da 3 a 8 sono
accordati   alle  istituzioni   della   OSCE   nel  loro   interesse.
All'immunita' puo'  rinunciare il  segretario generale della  OSCE di
concerto con il presidente in carica.
  2.  I  privilegi   e  le  immunita'  sono   accordati  ai  soggetti
interessati,  non a  loro personale  vantaggio, ma  per salvaguardare
l'indipendenza dell'esercizio  delle loro funzioni.  All'immunita' si
rinuncia in qualsiasi caso essa  impedisca il corso della giustizia e
ad essa si possa rinunciare senza  pregiudicare lo scopo per il quale
e' accordata.
  La decisione di rinunciare all'immunita' e' adottata:
  a)  per  quanto   riguarda  i  funzionari  e   il  personale  delle
istituzioni  della OSCE  e i  membri delle  missioni della  OSCE, dal
segretario  generale della  OSCE  di concerto  con  il presidente  in
carica;
  b) per quanto  riguarda il segretario generale della  OSCE e l'alto
commissario per le minoranze nazionali, dal presidente in carica.
  3. Il Governo interessato  puo' rinunciare all'immunita' per quanto
riguarda i propri rappresentanti.